Università e autismo sono un connubio ormai non più impossibile. Ma quali sono le tutele che lo Stato offre per garantire il diritto agli studi universitari ai soggetti autistici?

Il desiderio di frequentare l’Università per conseguire un diploma di laurea è un diritto di tutti, non solo per una gratificazione personale ma anche per avere un’importante occasione relazionale, maggiori opportunità di entrare nel mondo del lavoro, di raggiungimento della serenità economica e indipendenza, per aumentare le possibilità di costruirsi un futuro migliore.

Soggetti Autistici “ad Alto Funzionamento” o soggetti “Asperger” hanno capacità di apprendimento uguali se non a volte superiori rispetto a quelle di molti soggetti normodotati.

Risale al marzo 2014 la notizia del primo laureato in Italia con diagnosi di autismo. Questo articolo vuole innanzitutto congratularsi per chi ce l’ha già fatta, ma anche dare coraggio a coloro che hanno voglia di intraprendere il percorso universitario. La disabilità viene in qualche maniera tutelata dallo Stato e qui di seguito saranno forniti gli articoli di legge da consultare e i riferimenti dove trovare il giusto supporto.

I cambiamenti rilevanti sono avvenuti a partire dal 1992, anno in cui è stata emanata la “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” meglio conosciuta come la legge 104/92.

dati statistici resi noti dal Ministero dell’istruzione mostrano che grazie a questa legge nel 2015 in Italia sono quasi 235.000 gli studenti con disabilità che frequentano l’Università, il 2,7% del numero complessivo degli alunni frequentanti. Rispetto a dieci anni fa il loro incremento è pari quasi al 40%. Un buon risultato!

Lo scopo di tale legge è quello di offrire un adeguato sostegno sia per il disabile che per i familiari, definendo un certo numero di servizi e agevolazioni che mirano a favorire il raggiungimento di autonomia e integrazione sociale del disabile.

La Legge 104/92 è composta da ben 44 articoli e per chi volesse leggerla integralmente, può cliccare qui. Focalizzandoci sul tema dell’Università per gli autistici, è stato fatto un estratto di tutti i punti più significativi.

  • La legge garantisce anche per i soggetti autistici il diritto all’istruzione a livello universitario (Art. 12, comma 2).
  • Stabilisce che e l’integrazione scolastica e universitaria (Art.13, comma 7 bis) debba realizzarsi anche attraverso “attrezzature tecniche e di sussidi didattici” ad hoc per i soggetti con disabilità (sintetizzatore vocale, materiale video,…).
  • Agli studenti disabili è garantito il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato (Art. 16, comma 7bis), istituiti dalle università. Il tutorato è un servizio particolarmente utile in quanto offre un aiuto tecnico ma anche relazionale. È solitamente svolto da “pari” cioè da altri studenti e le concrete prestazioni di tutorato vengono determinate sulla base delle specifiche esigenze degli studenti disabili che ne abbiano fatto richiesta. A titolo esemplificativo si riportano le attività che possono essere svolte dai tutor:
    • supporto in aula (per la stesura di appunti, per l’interazione con i docenti, per la socializzazione con i colleghi del corso);
    • aiuto finalizzato allo studio individuale per la preparazione degli esami;
    • accompagnamento dell’utente in biblioteca per il reperimento di testi o riferimenti bibliografici.
    • accompagnamento dell’utente a colloquio con i docenti;
    • assistenza informatica;
    • affiancamento in tutte le diverse situazioni della vita universitaria.
  • È stata istituita la figura del Delegato del Rettore (Art.16, comma 5bis), con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’Ateneo.
  • Viene sancito il diritto per gli studenti disabili di sostenere esami utilizzando i necessari ausili (Art. 16, comma 4), previo accordo con il docente della materia e con il supporto del suddetto Servizio di Tutorato. Questo rappresenta per lo studente la possibilità di portare con sé al momento dell’esame, i sussidi didattici di cui si è avvalso per la preparazione dell’esame.
  • Sono previsti tempi più lunghi durante gli esami per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche (Art. 16, comma 3), e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione, in misura tale da compensare le difficoltà di elaborazione e comunicazione.

Ciascun Ateneo è dotato di un ufficio per le disabilità, di seguito alcuni link che potrebbero essere di ausilio:

Dr.ssa Rosaria Ferrara

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