Uno scritto anonimo (nella specie una denuncia anonima) può autorizzare l’Agenzia delle Entrate a effettuare un accertamento fiscale a carico di un contribuente? È questo il tema della vicenda giudiziaria in commento

Per la soluzione della controversia in esame, la Cassazione (sent. n. 1348/2019) ha richiamato due opposti orientamenti espressi, rispettivamente dalle Sezioni Unite Civili da una parte, e da quelle Penali dall’altra, affermando che uno scritto anonimo ben può costituire l’innesco di attività per l’assunzione di dati conoscitivi; se tale principio ha valore in sede penale, a maggior ragione deve trovare applicazione in sede tributaria.

La vicenda

L’Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione contro la sentenza con cui la Commissione Tributaria della Regione Piemonte aveva respinto l’appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria principale di Torino con la quale era stato accolto il ricorso di un contribuente contro avvisi di accertamento IVA, IRPEF e IRAP per le annualità 2000, 2001 e 2002 relativi a redditi di lavoro autonomi non dichiarati.

L’accertamento fiscale era partito da una denuncia anonima che aveva indotto il Fisco ad effettuare accertamenti bancari. E così, la scoperta, del maggior reddito non dichiarato.

Ebbene, nel ricorso in esame, l’Agenzia fiscale tiene a precisare la propria posizione e ricorda come in ipotesi, come quella esaminata, in cui vi sia stata una omessa dichiarazione da parte del contribuente, la Suprema Corte di Cassazione (Cass n. 14930/2018; n. 16565/2017; n. 3115/2006; 23480/2004), ha da sempre ribadito il seguente principio di diritto: la legge abilita l’Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito, e, quindi a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, semplici presunzioni prive dei requisiti di cui al D.P.P. n. 600/1973, art. 63.

Se tanto è vero, anche il giudice tributario può legittimamente ritenerli dimostrati sulla base di siffatte presunzioni, mentre dall’altra parte, incombe sul contribuente l’onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa.

L’omessa dichiarazione da parte del contribuente

Orbene, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere dovere dell’amministrazione è disciplinato dal D.P.R. n. 600/1973, art. 41 (e non 39) secondo cui, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche, con facoltà di ricorso a presunzioni cd. super semplici, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio.

Ebbene, nel caso in esame l’atto impositivo era stato innescato proprio da verifiche bancarie effettuate dopo aver ricevuto uno scritto anonimo che denunziava i maggiori redditi prodotti dal contribuente.

La questione da dirimere dunque, è la seguente: può una denuncia senza firma e, in assenza di altri indizi, legittimare l’Agenzia Fiscale ad avviare un accertamento fiscale a carico del contribuente medesimo?

Il giudizio della Cassazione

La Cassazione ha accolto le motivazioni addotte, a motivo di impugnazione, da parte dell’Agenzia fiscale e, quanto al dato della denuncia anonima, ha affermato il seguente principio: “è opportuno evidenziare, con riguardo alle doglianze relative alle affermazioni della CTR in merito all’utilizzo, da parte dell’Agenzia, di uno scritto anonimo, che invece non avrebbe potuto essere posto alla base dell’accertamento induttivo in assenza di un riscontro aliunde, che de da una parte la Corte (Cass. Sez. Un. Civ. n. 16424/2002) ha affermato l’inutilizzabilità dello scritto anonimo ai fini della prova e del quadro indiziario necessario per atti invasivi, dall’altra la stessa Corte (Cass. Un. Pen. n. 25392/2008) ha ribadito che lo scritto anonimo ben può costituire l’innesco di attività per l’assunzione di dati conoscitivi; se tale principio ha valore in sede penale, a maggior ragione deve trovare applicazione in sede tributaria.

La redazione giuridica

 

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