La libera disponibilità del cane può aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolarne la reiterazione

“La misura cautelare di sequestro del cane serve a evitare che la libera disponibilità dell’animale possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolarne la reiterazione”: così si è espressa la Suprema Corte (Cass. Pen., sentenza n. 10992 del 1 aprile 2020) nella singolare vicenda qui a commento.

La Corte di Cassazione ha ritenuto esente da censure la motivazione del Tribunale che, per delineare la sussistenza del periculum in mora in ordine al sequestro di un cane utilizzato in modo offensivo nei confronti della vittima di stalking, aveva valorizzato un episodio fuori dall’arco temporale della contestazione.

La vicenda trae origine dagli atti persecutori in danno di una ragazza e del suo fidanzato, posta in essere da parte del ricorrente con l’ausilio del suo cane di razza pitbull.

Poiché veniva disposto, e confermato, il sequestro preventivo del cane, l’imputato propone ricorso contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame, lamentando che il Giudice valorizzava erroneamente un episodio non ricompreso nell’arco temporale dell’imputazione (in cui il cane si sarebbe, appunto, scagliato contro la persona offesa), senza tener conto di un’annotazione di servizio redatta dalla Polizia Giudiziaria la quale dava atto di discrasie, nella ricostruzione dell’episodio, tra quanto riferito dalla persona offesa e quanto riferito dalla madre di costei; per avere altresì erroneamente negato rilevanza al percorso di disintossicazione intrapreso dall’autore delle condotte contestate, idoneo ad escludere l’attualità e la concretezza del periculum in mora.

Preliminarmente la Suprema Corte svolge una panoramica sul ricorso per violazione di legge in materia cautelare, all’esito del quale ritiene le doglianze dell’uomo inammissibili.

In particolare, viene ribadito come la motivazione apparente debba essere distinta dal vizio logico della motivazione in quanto la prima è equiparabile alla mancanza di motivazione e come tale suscettiva di integrare la violazione di legge, mentre la seconda è configurabile solo in relazione ad una motivazione presente.

Gli Ermellini ritengono non riscontrabile il vizio lamentato di violazione di legge poichè non si ravvisano nella motivazione del Tribunale del Riesame quelle caratteristiche (mancanza della motivazione e o difetto di coerenza completezza e ragionevolezza) che ne consentono la sussunzione nell’alveo del vizio suddetto.

Il richiamo all’episodio non contemplato dal capo di imputazione, in cui la persona offesa sarebbe stata morsa dal cane pitbull, è stato legittimamente utilizzato dal Giudice per comprovare la pericolosità dell’animale, mentre l’esclusione della rilevanza della presa in carico del ricorrente da parte del Sert è stato legittimamente utilizzato per ritenere sussistente il periculum in mora della misura reale.

Il periculum ex art. 321 c.p.p. si sostanzia nella necessità di evitare che la libera disponibilità del cane possa aggravare, o protrarre le conseguenze di un reato, o agevolare la commissione di altri reati.

La misura ablativa può intervenire solo quando la condotta si protrae pur in pendenza del processo, ovverossia quando gli effetti del reato continuino a manifestarsi nel corso del processo stesso.

Il pericolo riguardante la libera disponibilità del “bene” oggetto di sequestro -in questo caso del cane-, deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità.

Il Giudice deve determinare in concreto il livello di pericolosità che l’utilizzazione, o la disponibilità, della “cosa” appare in grado di raggiungere in ordine all’oggetto della tutela penale, in pendenza del processo ovvero, quando gli effetti del reato continuino a manifestarsi nel corso del processo stesso.

E, sul punto, il Tribunale del Riesame ha chiaramente rinvenuto le ragioni di pericolosità del cane oggetto di sequestro proprio in considerazione dell’episodio  di aggressione in danno della persona offesa.

Il ricorso viene rigettato in quanto inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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