La fattura commerciale, sebbene consenta di ottenere l’emanazione di un decreto ingiuntivo, può avere valore di prova o resta solo un indizio? Ecco la risposta della Cassazione.
Nella recente sentenza n. 9542/2018, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla valenza probatoria di una fattura commerciale, fornendo dei chiarimenti importanti.
La fattura commerciale, infatti, sebbene consenta di ottenere l’emanazione di un decreto ingiuntivo, mantiene il valore di mero indizio e non di prova piena nell’ordinario processo di cognizione.
Nel caso di specie esaminato dai giudici, era stato emanato un decreto ingiuntivo per ottenere il corrispettivo dovuto a fronte di un contratto di fornitura di sementi.
Il ricorrente allegava la fattura di tale acquisto.
Ebbene, la debitrice resistente si opponeva al decreto in questione, chiedendone la revoca e sostenendo che non avesse mai acquistato tale merce.
In particolare, si affermava che la merce fosse stata acquistata e prelevata dal figlio come dimostrato dal buono di consegna, allegato all’atto di citazione in opposizione.
Il giudice di pace ha rigettato però l’opposizione. Pertanto, il Tribunale, nelle vesti di giudice di secondo grado, ha confermato la sentenza.
Il Tribunale sosteneva infatti che il ricorrente avesse assolto il proprio onere della prova producendo in giudizio la relativa fattura e quest’ultima indicava il medesimo quantitativo di merce riportato nel buono consegna. La valenza probatoria della fattura vi era, dunque, per il Tribunale. A ciò, si aggiungeva che il ritiro da parte del figlio della debitrice non fosse mai stato contestato dalle parti.
In buona sostanza, si statuiva che l’opponente non avesse fornito alcuna prova contraria in grado di superare la presunzione di esistenza del contratto desunta dalla fattura.
A quel punto, la debitrice ha fatto ricorso in Cassazione contro tale decisione.
Secondo l’art. 2697 c.c. è previsto che chi agisce in giudizio deve provare i fatti che ne sono a fondamento.
Ora, su questo punto si sono espresse le Sezioni Unite, con la storica sentenza 13533/2001, che ha fatto da spartiacque in termine di onere probatorio.
Per i giudici, l’attore che agisce in giudizio per ottenere l’adempimento o la risoluzione di un contratto o il risarcimento del danno cagionato, ha l’onere di provare l’esistenza di un titolo valido e gli eventuali danni cagionati, mentre ha il solo onere di allegare l’inadempimento di controparte.
Vi è quindi una regola probatoria unica nel caso in cui venga esperita un’azione di adempimento, di risoluzione o di risarcimento del danno.
L’inadempimento, come noto, costituisce una fatto negativo addebitabile alla controparte.
Per tale ragione, sarà quest’ultima a poter più agevolmente provare il fatto positivo contrario.
Nel caso di specie, è fondamentale ribadire dunque che l’attore deve provare il titolo a fondamento della propria pretesa.
Pertanto, colui che agisce in giudizio per l’adempimento deve provare l’esistenza e la validità del contratto quale fonte del relativo obbligo.
In base a quanto sostenuto al procedimento di opposizione all’esecuzione di un decreto ingiuntivo, si sarebbe indotti a sostenere che l’esistenza del credito debba essere provata dall’attore.
Ciò sarebbe errato.
Il procedimento di ingiunzione, infatti, si compone di una fase necessaria, detta monitoria, e una fase eventuale e successiva detta, appunto, di opposizione.
Quest’ultima fase viene introdotta dal resistente debitore, di norma con atto di citazione, qualora ritenga sussistano fondati motivi per conseguire la revoca del decreto ingiuntivo.
In tale momento processuale, l’attore è il resistente mentre il convenuto è il ricorrente principale.
Vi sarà, quindi, un mutamento delle parti processuali che è solo formale e non anche sostanziale.
L’opponente è sostanzialmente convenuto. Al contrario l’oppostoè sostanzialmente attore.
Quanto detto si basa sull’assunto che la fase di opposizione è la prosecuzione della fase monitoria. Questa è azionata dal creditore per ottenere l’emanazione del decreto ingiuntivo.
Sarà dunque il creditore opposto a dover provare l’esistenza del titolo da cui deriva la legittimità del proprio credito, preteso con l’ingiunzione di pagamento.
In base a quanto finora esposto, in merito al caso di specie, la domanda è se vi sia valenza probatoria di una fattura in relazione all’esistenza di un contratto.
Una fattura commerciale è un atto giuridico a contenuto partecipativo, prima di tutto.
Pertanto, attiene elementi di un contratto già in esecuzione.
Ciò spiega perché, qualora il rapporto contrattuale venga contestato, non si possa riconoscere a tale atto il valore di prova legale piena ma, al contrario, di un mero indizio.
Non solo. L’esistenza di un rapporto e l’esecuzione delle relative prestazioni non si possono dedurre unicamente dall’allegazione di una fattura.
È quindi corretto affermare che la fattura costituisce una prova scritta tale da legittimare l’emanazione di un decreto ingiuntivo. Ma, questa valenza probatoria della fattura, non può riconoscersi anche qualora venga presentata la relativa opposizione.
Dunque, nel caso in cui in cui venga avviato un procedimento di opposizione all’ingiunzione, sarà il creditore- ricorrente a dover fornire nuove prove per integrare la documentazione offerta in fase monitoria, non essendo sufficiente la sola fattura precedentemente allegata.
Alla luce di tali considerazioni, la Corta ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.
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