Secondo una ordinanza della Cassazione, solo in concreto è possibile stabilire se chi ha ammesso di non ricordare chi fosse alla guida del proprio veicolo quando è stata commessa un’infrazione, debba essere sanzionato.

Con la recente ordinanza 9555/2018 depositata dalla Seconda sezione civile, la Cassazione fa il punto sulla comunicazione dei dati del guidatore in caso di infrazione.

Una pronuncia che, in qualche modo, segna un cambiamento importante.

Se infatti la giurisprudenza  nell’ultimo decennio aveva affermato per gli intestatari di veicoli l’obbligo di sapere a chi il mezzo era affidato, l’ordinanza in commento riconosce che bisogna valutare caso per caso.

Nel caso di specie, un automobilista ha ottenuto una duplice vittoria avanti al Giudice di Pace e al Tribunale di Bari. Il soggetto è riuscito conseguire l’annullamento di una sanzione relativa ad un’infrazione.

Per tale infrazione, pur avendo egli fornito una risposta, non era stato in grado di fornire la comunicazione dei dati del guidatore della sua autovettura. Questo a causa del notevole lasso di tempo trascorso dall’accaduto.

Inoltre, l’auto era usata abitualmente da vari familiari.

L’uomo, per entrambi i gradi di processi, è riuscito anche ad ottenere la liquidazione delle spese di lite.

Il Comune sosteneva che, in base alla vigente normativa, il proprietario del veicolo è sempre tenuto a conoscere le generalità di chi guida il proprio mezzo.

Con una pronuncia del 2008 (la n. 165) la Corte Costituzionale aveva però affermato che debba essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi da responsabilità. Questo, però, “dimostrando l’impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella ‘negativa’ (e cioè a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione)”.

Tuttavia, in seguito all’ordinanza del 18 aprile scorso, si afferma un altro principio giuridico.

“Ai fini dell’applicazione dell’art. 126-bis del Codice della Strada – scrivono i giudici – occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando così in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità”.

Non solo. Infine, anche il Comune coinvolto nella disputa è stato condannato per la terza volta alle spese anche del giudizio di legittimità.

 

 

 

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