La decisione di primo grado è affetta da contraddittorietà in quanto, pur ritenendo attendibili le dichiarazioni testimoniali, disattende la ricostruzione del CTU senza motivarne le ragioni (Tribunale di Crotone, Sentenza n. 937/2021 del 12-11-2021)
Nella decisione a commento il Tribunale, in funzione di Giudice d’appello, riforma la sentenza del Giudice di Pace e attribuisce la responsabilità esclusiva del sinistro stradale a uno dei conducenti i veicoli.
Risulta errata la valutazione del primo Giudice fondata solo sulla relazione della Polizia Municipale la quale ipotizzava che il veicolo antagonista non fosse fermo al momento dell’impatto.
La Polizia Municipale interveniva dopo la verificazione del sinistro e, il Giudice, disattendendo le dichiarazioni testimoniali ritenute ammissibili, oltre che la ricostruzione del CTU, non fornisce specifica motivazione sulle ragioni che l’hanno condotto a non ritenere valida la ricostruzione del sinistro emersa dalla fase istruttoria.
Il Giudice d’appello, dunque attribuisce la colpa esclusiva al conducente antagonista cui il Giudice di Pace attribuiva un concorso colposo nella misura del 70%.
Coglie nel segno l’appello proposto dall’automobilista cui veniva addossata la responsabilità del 30% nella causazione del sinistro in quanto la CTU e le dichiarazioni testimoniali smentiscono la ricostruzione della dinamica riportata nel Verbale d’intervento dei Vigili Urbani.
I Militi ipotizzavano, e verbalizzavano, che il veicolo dell’appellante non si trovava in stato di fermo al momento dell’urto.
Invece, l’automobilista tamponato durante la manovra di parcheggio è esente da responsabilità, circostanza confermata dalla CTU dinamica.
Difatti, il Consulente accerta che il veicolo tamponato si trovava fermo al momento dell’urto, e allineate a tale conclusioni risultano le dichiarazioni testimoniali.
Accolto, dunque, l’appello del danneggiato per violazione del II comma, art. 2054 c.c.
Pacifico che il danneggiato, per superare la presunzione di responsabilità debba provare: la modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso al conducente avversario, oltre la sussistenza e l’entità dei danni lamentati.
Il Giudice di Pace ha errato nell’addebitare il concorso di colpa all’attore e la motivazione resa in punto di an risulta pacificamente contraddittoria.
La Polizia Municipale, intervenuta dopo il sinistro, si è limitata a fotografare la situazione a veicoli fermi, tuttavia ha stabilito che la vettura impegnata nella manovra di parcheggio non abbia concesso la precedenza agli altri veicoli già in marcia, inducendo il primo Giudice a un concorso di colpa dei due veicoli coinvolti.
Le dichiarazioni testimoniali, invece, hanno confermato che il conducente del veicolo convenuto non si arrestava allo Stop andando a impattare sulla parte laterale anteriore sinistra della vettura dell’attore, posizionata in modo obliquo per entrare nel parcheggio a retromarcia.
Ne deriva, pertanto, che la decisione di primo grado è affetta da contraddittorietà in quanto, pur ritenendo attendibili le dichiarazioni testimoniali, disattende le conclusioni del CTU senza motivarne le ragioni.
L’appello viene integralmente accolto con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, e della CTU, in capo al convenuto.
Avv. Emanuela Foligno
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