Se l’etilometro non viene sottoposto alle verifiche annuali, questo può comportare dei problemi per l’accertamento del tasso alcolemico di un automobilista
Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 714/2018, ha fornito chiarimenti circa le verifiche periodiche da effettuarsi sugli etilometri e sulla loro importanza relativamente all’accertamento del tasso alcolemico di un automobilista.
Per i giudici, infatti, non si può affermare “oltre ogni ragionevole dubbio” che l’automobilista era alla guida in stato di ebbrezza se l’etilometro utilizzato per i rilievi non è stato sottoposto alle verifiche periodiche necessarie per controllare il rispetto degli errori massimi tollerati.
Nella vicenda in commento, il Tribunale veneziano ha assolto l’imputato, che era stato trovato positivo all’esame dell’etilometro, in quanto era stata appurata la mancanza delle verifiche periodiche sullo strumento. Tenuto conto del modesto margine di errore insito nella prova, l’esito del test dell’etilometro è stato ritenuto nullo.
Come noto, la stessa normativa riconosce la possibilità di un modesto margine di errore insito nella prova. Dunque, se il superamento della soglia è risultato essere modesto e manca il corretto adempimento delle verifiche periodiche, deve ritenersi non dimostrata la guida in condizioni di assunzione alcolica oltre la soglia.
La vicenda
Nel caso di specie, un soggetto era stato trovato alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza.
L’etilometro aveva riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite fissato dalla Legge in 0,50 g/l.
Il tutto, con l’aggravante dell’aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
Tuttavia, la difesa dell’imputato ha contestato le condizioni dell’apparecchio. Da qui è nato un fitto contraddittorio che vede opposti i consulenti tecnici delle parti a quelli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
È infatti emerso che gli agenti accertatori erano intervenuti a seguito di incidente stradale tra la vettura dell’imputato e quella di altro automobilista.
A quel punto avevano compiuto un esame preliminare con il precursore. Questo aveva evidenziato positività per l’imputato e non invece per l’altro conducente di autovettura.
Ebbene, poiché però i Carabinieri non possedevano in quel contesto l’etilometro, era stata chiamata la pattuglia della Polizia locale. Questa era intervenuta eseguendo le prove con un altro strumento.
Entrambe le verifiche, effettuate a distanza di dieci minuti l’una dall’altra, avevano rilevato la superiorità alla soglia limite di legge.
Il Tribunale aveva poi appurato che la verifica primitiva sull’etilometro fosse avvenuta in data 04/09/2012 e le verifiche periodiche successive nelle date 25/11/2013, 06/10/2014, 22/12/2015.
Un rilievo, questo, molto importante. Infatti, ai sensi della circolare ministeriale n. 87/91 del MIT, le visite periodiche vanno effettuate annualmente.
Tuttavia, l’apparecchio in questione, non era in regola con le prescrizioni anzidette. Infatti, la visita periodica non era stata compiuta nell’anno, bensì oltre lo stesso.
E non è tutto.
Come evidenziato dal giudice, è la stessa normativa di settore a prevedere un margine di errore, sebbene modesto, in cui può incorrere l’etilometro. E questo, anche laddove siano state correttamente adempiute le prescrizioni e le verifiche sul punto. In questo caso, il superamento della soglia è risultato essere alquanto modesto.
Dunque, tale circostanza, unita al fatto che mancasse il corretto adempimento delle verifiche annuali e alla presenza di un minimo margine d’errore comunque tollerato, ha indotto il Tribunale a ritenere che non vi fosse prova di un’alterazione dell’automobilista indotta dall’alcool.
Pertanto, l’imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste.
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