In materia di orario di lavoro nell’ambito dell’attività infermieristica, nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione
Interessante pronuncia della Sezione Lavoro della Cassazione che, nel ribadire il principio di diritto poc’anzi enunciato in materia di riconoscimento, a titolo di indennizzo per lavoro straordinario, del tempo necessario alla vestizione a inizio turno, ha accolto il ricorso di cinque infermieri.
La vicenda
La Corte d’Appello di Perugia, in riforma della pronuncia del Tribunale di Orvieto, aveva rigettato la domanda di cinque infermieri, tutti impiegati presso il medesimo Ospedale locale, volta ad ottenere la condanna dell’Ausl della Regione Umbria, al pagamento del compenso a titolo di indennità per lavoro straordinario.
Si trattava del tempo occorrente per la vestizione, anticipato di 15 minuti rispetto all’inizio del turno, e per il passaggio di consegne al personale del turno montante, di altri 15 minuti.
La corte territoriale, aveva confermato la sentenza di primo grado, non riconoscendo agli istanti il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario per il passaggio di consegne a fine turno, ma l’aveva riformata positivamente con riguardo al tempo necessario alla vestizione a inizio turno.
La motivazione si fondava sul principio vigente nel pubblico impiego contrattualizzato, secondo cui le prestazioni di lavoro straordinario per le quali si chiede il relativo compenso, devono essere preventivamente autorizzate.
Ebbene, da quanto emerso in giudizio non risultava che il dirigente del servizio infermieristico o gli altri organi competenti dell’Ausl avessero mai concesso tale autorizzazione o quanto meno, essa non era stata provata dai ricorrenti.
Ma giunti in Cassazione l’esito del processo veniva completamente ribaltato.
Ed in effetti, i cinque infermieri avevano colto nel segno.
La Sezione Lavoro della Cassazione ha, a tal proposito, ribadito il seguente principio di diritto: “In materia di orario di lavoro nell’ambito dell’attività infermieristica, nel silenzio della contrattazione collettiva (nella specie il c.c.n.l. comparto sanità pubblica del 7 aprile 1999), il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. n.12935 del 2018; Cass.27799 del 2017).
Ricorso accolto e ricorrenti soddisfatti!
La redazione giuridica
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