Respinto il ricorso degli imputati nell’ambito di un procedimento per violenza privata e lesioni aggravate, che eccepivano l’utilizzo, quale prova documentale, di un dvd

Con sentenza del 20 settembre 2017 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone, aveva rideterminato le pene inflitte a quattro soggetti, riducendo quelle irrogate nei confronti dei primi due in mesi cinque di reclusione, e quelle irrogate ai restanti in tre mesi di reclusione. Gli imputati erano stati condannati per tentata violenza privata e lesioni aggravate.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, i ricorrenti deducevano, tra gli altri motivi, violazione di legge, segnatamente alla circostanza dell’ utilizzo, quale prova documentale, di un dvd acquisito con mera riserva di visione in camera di consiglio e ritenuto riscontro oggettivo della ricostruzione delle persone offese.

I Giudici Ermellini, tuttavia, con la sentenza n. 7015/2020 ha ritenuto il ricorso inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondato.

Il dvd, per la Cassazione, era stato regolarmente acquisito, risultando la riserva di decisione formulata dal Tribunale relativa esclusivamente all’espletamento di perizia richiesta dalla difesa. Pertanto, poteva ben essere utilizzato ai fini di prova, costituendo in particolare prova documentale visionabile dal giudice in camera di consiglio al pari di qualsiasi altro documento.

Ed invero – chiariscono dal Palazzaccio – va certamente ribadito che la visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita come prova documentale preesistente rispetto al procedimento penale, tale dovendosi ritenere la videoregistrazione precostituita rispetto al procedimento penale, costituisce mera modalità di percezione di immagini, e non già attività diretta alla formazione della prova, sicché la predetta visione non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio.

Rimane comunque impregiudicata – precisano ancora i Giudici di Piazza Cavour –  la visione delle immagini, al pari della lettura del documento, da parte della difesa che potrà contro dedurre in ordine al suo contenuto in ogni modo facendo rilevare gli eventuali dubbi ed incertezze che quelle immagini dovessero contenere o comportare. In altri termini l’esercizio dei diritti di difesa non implica che la visione – al pari della lettura di un qualunque documento – debba intervenire in dibattimento nel contraddittorio, trattandosi di fonte di prova preesistente, che non si forma cioè dinanzi alle parti.

La redazione giuridica

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