Respinto il ricorso di un motociclista, condannato per violenza privata per aver ostacolato l’uscita di una vettura da un parcheggio

Con la sentenza n. 16967/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un motociclista, condannato in primo e secondo grado di giudizio per il reato di violenza privata. L’uomo, nello specifico, era accusato di aver ostacolato, in sella al suo veicolo, l’uscita di una vettura da un parcheggio.

Rivolgendosi alla Suprema Corte, l’imputato deduceva l’omessa motivazione riguardo alla sussistenza dell’art. 610 del codice penale, che punisce fino a quattro anni “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”. A giudizio del ricorrente, la condotta contestata si sarebbe esaurita in pochi minuti, consistendo nel dirigere il motorino verso l’automobile della persona offesa, atteggiamento che non aveva impedito alla stessa di uscire dal parcheggio.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte dal ricorrente.

La doglianza, infatti, non teneva in considerazione la natura di reato istantaneo riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità al delitto di violenza privata, ragion per cui è irrilevante, per la consumazione dello stesso, che la condotta criminosa si protragga nel tempo.

In proposito si è, inoltre, costantemente precisato che il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l’offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà.

Da lì la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del motociclista al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

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