Per la Cassazione, ai fini del riconoscimento della riduzione dell’assegno divorzile occorre verificare se siano sopravvenuti elementi fattuali idonei a destabilizzare l’assetto patrimoniale in essere

Con l’ordinanza n. 10647/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un uomo contro il decreto con cui la Corte d’appello aveva rigettato la sua domanda di revoca o riduzione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, determinato dal tribunale nella misura di 1800 euro mensili.

I Giudici del merito avevano ritenuto che i motivi sopravvenuti indicati dal ricorrente, il quale aveva dedotto il peggioramento delle proprie condizioni economiche e patrimoniali, a fronte del miglioramento di quelle della moglie, fossero inidonei a giustificare l’accoglimento della domanda.

In particolare, secondo la Corte territoriale, egli percepiva una pensione di 4500 euro mensili e non era verosimile che i redditi di lavoro professionale di avvocato fossero in diminuzione negli ultimi anni; era proprietario di diversi immobili e di un appartamento in Roma locato a terzi, non essendo verosimile che ne avesse concesso alcune stanze in comodato gratuito; aveva sostenuto spese per l’ampliamento della propria abitazione e sottoposto la villa di proprietà a vincolo di destinazione in favore del nuovo coniuge a titolo di liberalità; il carico relativo a prestiti finanziari assunti in epoche pregresse era esaurito e le lamentate condizioni precarie di salute erano risalenti nel tempo.

La donna, invece, già all’epoca del divorzio non lavorava, era proprietaria di una porzione di un villino e di un terreno agricolo e aveva ricevuto in eredità l’importo di 117,801 euro e un appartamento a Roma, ma erano circostanze non idonee a modificare in modo significativo l’assetto economico patrimoniale delle parti.

Nell’impugnare il provvedimento del Collegio distrettuale, l’uomo eccepiva che i Giudici del merito avessero ignorato i nuovi principi elaborati in sede giurisprudenziale circa i criteri di attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile. In particolare sottolineava che il matrimonio era durato solo sei anni, la coniuge non aveva mai contribuito al menage familiare, né esistevano figli; l’ex moglie era una professionista iscritta all’albo dei commercialisti con una abitazione di proprietà e aveva ricevuto un lascito ereditario non indifferente; infine, egli percepiva una pensione di 1800 euro mensili e non di 4600 euro come indicato nel decreto impugnato.

La Suprema Corte ha ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, accogliendo il ricorso in quanto fondato e rinviando il caso alla Corte di appello, in diversa composizione, per un nuovo esame.

I Giudici Ermellini hanno preliminarmente osservato che la revisione o riduzione dell’assegno divorzile di cui all’art. 9 della legge n. 898 del 1970 “postula l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle loro condizioni, quale presupposto fattuale necessario per procedere al giudizio di revisione dell’assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali”.

Si deve dunque verificare se siano sopravvenuti elementi fattuali idonei a destabilizzare l’assetto patrimoniale in essere, nel qual caso il giudice di merito dovrà fare applicazione dei nuovi principi emergenti dalle recenti pronunce della Cassazione in materia, per modificarlo e adeguarlo all’attualità.

Al giudice di merito è rimessa la valutazione degli elementi probatori dedotti dal richiedente, ai fini della revisione delle condizioni patrimoniali conseguenti al divorzio, di cui deve dare adeguata motivazione. Valutazione che, nella specie, non emergeva dal decreto impugnato. Numerosi, infatti, erano gli elementi fattuali, sebbene potenzialmente decisivi, di cui il giudice di merito, pur formalmente richiamandoli, non aveva tenuto alcun conto. In particolare, non aveva considerato la non trascurabile eredità (consistente in denaro e un immobile) acquisita dalla donna; i sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato derivanti dal nuovo matrimonio, cui era collegato il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico, la cui rilevanza è riconosciuta dalla giurisprudenza quale circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite; aveva mancato di accertare la disponibilità di ulteriori fonti di reddito sopravvenute da parte della ex moglie; lo stesso reddito del ricorrente è stato determinato dal giudice di merito in un importo contestato dall’uomo senza indicare la fonte del proprio convincimento.

Inoltre – si legge ancora nella sentenza – “la limitata durata del vincolo matrimoniale (sei anni) potrebbe assumere nuova luce se si considera che l’assegno divorzile è stato di fatto corrisposto per diversi anni dal momento in cui è stato attribuito e determinato (con sentenza del 2013), al fine di giustificare potenzialmente una attualizzazione dell’assetto patrimoniale post-coniugale, in applicazione di un criterio, qual è quello della durata del matrimonio, rilevante anche ai fini della revisione delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi”.

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