Non solo l’utilizzo delle mani per punire le proprie figlie, i due genitori le sottoponevano a veri e propri atti di violenza fisica e morale. Ma la condanna è stata annullata perché il reato è prescritto

La vicenda

La Corte di Cassazione (sentenza n. 44893/2019) ha confermato la decisione della Corte d’appello di Catania che con l’impugnata sentenza aveva condannato due genitori alla pena di sei mesi di reclusione ciascuno, in ordine al delitto di maltrattamenti in famiglia posto in essere nei confronti delle due figlie gemelle, una delle quali portatrice di handicap, sottoponendole a continue umiliazioni, vessazioni e violenze fisiche e morali, oltre a privarle della libertà personale.

Non è servito alla difesa dei due imputati invocare, con motivi generici e infondati, l’errata qualificazione giuridica del fatto contestato, ritenuto mero tentativo di sminuire la loro complessiva condotta coerentemente valutata e apprezzata dai giudici di merito. Ciononostante la Suprema Corte ha annullato la decisione impugnata alla luce dell’intervenuta prescrizione del reato.

Le dichiarazioni delle vittime

Le dichiarazioni delle due sorelle non erano in contrasto tra di loro. Entrambe avevano confermato le violenze e le prevaricazioni subite da entrambi i genitori, seppur escludendo che i maltrattamenti fossero avvenuti con strumenti o mezzi diversi dalle sole mani.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. si integra attraverso la sottoposizione dei familiari ad atti di vessazione continui e tali da cagionare agli stessi sofferenze, privazioni, umiliazioni, comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di atti di molestia, di ingiuria, di minaccia (Sez. 6, n. 3570 del 01/02/1999), essendo pertanto sufficiente la sola realizzazione di atti di disprezzo e di offesa alla dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali (Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013).

I giudici della Suprema Corte hanno perciò, ritenuto infondata la doglianza difensiva relativa all’errata qualificazione giuridica del delitto di maltrattamenti piuttosto che di quello di abuso dei mezzi di correzione, di cui all’art. 571 cod. pen.

La decisione

Ed invero, “l’uso abituale e sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, quand’anche sostenuto da animus corrigendi, non integra la fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti”(Sez. 6, n. 53425 del 22/10/2014; Sez. 6, n. 36564 del 10/05/2012).

Nella specie, i giudici di merito avevano descritto con precisione le condotte poste in essere congiuntamente dai due coniugi, illustrando la tipologia di lesioni e le modalità con cui venivano inferte anche per mezzo dell’uso di armi ed alla non occasionalità degli episodi.

La sentenza di condanna è stata tuttavia, annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.

La redazione giuridica

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