L’attendibilità della vittima del reato di stalking non è scalfita dal fatto che durante il periodo di vessazione abbia vissuto momenti transitori di attenuazione del malessere, ripristinando i rapporti con il suo persecutore

La Corte di Cassazione (Quinta Sezione Penale, sentenza n. 45414/2019) ha definitivamente confermato la condanna a dieci mesi di reclusione e a 5.000 euro di provvisionale, pronunciata a carico dell’imputato, dal tribunale di Roma e confermata in appello.

L’uomo era accusato del delitto di stalking (art. 612 bis, comma 1, c.p.) per avere con condotte reiterate, offeso, molestato e minacciato la persona offesa, i suoi familiari e le persone a lei vicine, nonché di quello di diffamazione (art. 595, 61 n.2 e 81 c.p.), per aver offeso la sua reputazione attraverso post pubblici.

Decisive sono state le dichiarazioni della vittima, ritenute logiche e coerenti, riscontrate da specifici episodi e dalle testimonianze degli amici.

Quanto alla configurazione del reato di stalking, la Corte d’appello aveva dato ampiamente conto della sussistenza degli eventi di danno previsti dall’art. 612 bis c.p. e segnatamente, dello stato di ansia, tensione e paura, indotto nella vittima da parte dell’imputato che si era protratto per oltre sette anni, durante il quale, a causa del comportamento persecutorio di quest’ultimo, le era stato impedito di svolgere una vita normale, anche sotto il profilo delle relazioni personali, per la paura di vedersi materializzare l’imputato anche nelle ore di relax.

Per effetto di tali condotte la vittima era stata costretta a modificare le sue abitudini di vita, ricorrendo spesso all’aiuto di amici per farsi accompagnare a casa, temendo le intrusioni dell’imputato; era stata costretta ad installare un blocco in entrata nelle chiamate in arrivo dei propri apparecchi telefonici ed a giustificare continuamente, presso i propri contatti anche di lavoro, le continue intrusioni diffamatorie di quest’ultimo sui social network.

Il reato di stalking

Quello di atti persecutori è strutturalmente un reato abituale -in quanto primo elemento del fatto tipico è il compimento di “condotte reiterate”, omogenee od eterogenee tra loro, con cui l’autore minaccia o molesta la vittima – ad evento di danno, che prevede più eventi in posizione di equivalenza, uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari: a) cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero b) ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero, ancora, c) costringere (la vittima) ad alterare le proprie abitudini di vita.

Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte d’appello aveva evidenziato la sussistenza dello stato di ansia e tensione della vittima. «Tale stato – hanno chiarito gli Ermellini –, prescinde dall’accertamento di un vero e proprio stato patologico e non richiede necessariamente una perizia medica, potendo il giudice argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell’agente sull’equilibrio psichico della persona offesa, anche sulla base di massime di esperienza» (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014).

La giurisprudenza

Più volte la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente (Sez. 5, n.47195 del 06/10/2015; Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017) ed essendo sufficiente che gli atti ritenuti persecutori – nella specie costituiti da minacce, molestie insulti alla persona offesa, inviati anche con post e messaggi – abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica (Sez. 5, n.18646 del 17/02/2017).

La prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, ben può essere ricavata oltre che dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata, elementi questi, tutti adeguatamente rappresentati nella sentenza impugnata”.

La decisione

Non meno rilevante è stata la precisazione che nell’ipotesi di atti persecutori commessi nei confronti della ex convivente, l’attendibilità e la forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima non sono inficiate dalla circostanza che all’interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia vissuto momenti transitori di attenuazione del malessere in cui abbia ripristinato il dialogo con il suo persecutore.

In definiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e confermata la pronuncia di condanna a carico dell’uomo.

Avv. Sabrina Caporale

Leggi anche:

IL REATO DI OMICIDIO AGGRAVATO NON ASSORBE QUELLO DI ATTI PERSECUTORI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui