Il principio cardine cui si ispira la materia dell’affidamento è il diritto dei minori ad una crescita equilibrata all’interno della famiglia di origine; in quest’ottica il giudice di merito non può trascurare la posizione fatta valere dai nonni rispetto allo strumento dell’affido temporaneo etero-familiare
La vicenda
Accertata l’inadeguatezza delle competenze genitoriali dei ricorrenti e dei nonni, il Tribunale per i minorenni di Venezia disponeva d’ufficio il collocamento di tre minori, in ambiente protetto etero-familiare, con incarico ai servizi sociali di disciplinarne gli incontri anche in forma protetta.
A fondamento della decisione di primo grado, confermata in appello, vi erano le violenze perpetrate dal padre in pregiudizio della madre alla presenza dei figli, nonché le violenze di entrambi sui minori.
Per i giudici della Corte d’Appello di Venezia, inoltre, il padre era materialmente incapace di occuparsi dei figli, svolgendo il lavoro di autista. Stesso giudizio veniva rivolto ai nonni, in considerazione della loro età avanzata, dell’atteggiamento di giustificazione della condotta violenta del figlio, del ricorso da parte del nonno a metodi educativi violenti rispetto a uno dei nipoti e per l’atteggiamento fortemente critico della nonna con la madre di questi ultimi.
Il giudizio di legittimità
La Prima Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 28257/2019) ha cassato la decisione impugnata per l’inosservanza del principio cardine cui si ispira l’intera materia dell’affido, ovverosia il diritto del minore a una crescita equilibrata all’interno della famiglia di origine.
In quest’ottica, assume rilievo la posizione fatta valere dai familiari dei minori – nella fattispecie in esame, i nonni – rispetto allo strumento dell’affido temporaneo etero-familiare, inteso quale “misura offerta ad un bambino che versa in difficoltà, determinate dalla malattia di un genitore, isolamento sociale, trascuratezza, fenomeni di violenza fisica e psichica, relazioni disfunzionali, e quindi in casi che, temporaneamente, possono ostacolare la funzione educativa o la convivenza tra genitore e figlio”.
L’affido temporaneo etero-familiare
L’affido temporaneo etero-familiare è un intervento “ponte”, destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare all’esercizio della responsabilità genitoriale ed a porsi in funzione strumentale alla tutela riconosciuta, con carattere prioritario, dall’ordinamento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia d’origine.
La misura rientra tra i provvedimenti convenienti per l’interesse del minore, di cui all’art. 333 c.c., in quanto volta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e ben può declinarsi nelle forme dell’affidamento interfamiliare, ovverossia ai membri della cosiddetta “famiglia allargata”, nell’esigenza, prioritaria, di evitare al minore, insieme al trauma conseguente all’allontanamento dai genitori, quello di vedersi deprivato del contesto familiare in cui è cresciuto.
L’importanza del ruolo dei nonni
«Alla capacità dell’affido temporaneo di porsi quale misura diretta a superare gli esiti di condotte pregiudizievoli dei genitori deve quindi accompagnarsi, con carattere di priorità, l’esigenza di non allentare – ove l’affido etero-familiare abbia un’apprezzabile distensione temporale che rifugga, come tale, dal definire una situazione di stretta urgenza – il legame del minore con la famiglia di origine, di cui i nonni sono chiara espressione e tanto in strumentale tutela del diritto, finale e personalissimo, del primo a crescere nella famiglia naturale a salvaguardia del suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico» (Cass. n. 23979 del 24/11/2015; Cass. n. 19780 del 25/07/2018).
Ne deriva che il giudice di merito nel valutare l’adeguatezza, o meno, del familiare prescelto quale affidatario in via temporanea, ai sensi dell’articolo 333 c.p.c., a soddisfare le esigenze del minore e a salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, deve privilegiare le figure vicarianti inter-familiari e valutare la possibilità di assicurare al minore di mantenere il rapporto con la famiglia di origine che è criterio guida di ogni scelta in materia di affido, anche temporaneo.
Nel caso in esame la Corte d’Appello non aveva fatto corretta applicazione di questi principi, laddove nel negare l’affido temporaneo ai nonni dei minori, aveva valorizzato evidenze sulle quali non aveva fornito idonea motivazione, rispetto al diritto degli stessi a crescere e a permanere nella famiglia di origine, al fine di non allentare, seppure temporaneamente, i legami con la stessa.
La redazione giuridica
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