Non può l’eventuale efficacia meramente individuale di una terapia per la quale non esistano obiettive evidenze scientifiche, giustificare l’accollo alla collettività della relativa spesa

La vicenda

Con sentenza depositata nell’aprile 2013, la Corte d’Appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di una donna volta a ottenere la somministrazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale della terapia nota come multitrattamento Di Bella.

Contro tale pronuncia la donna ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 32 Cost. e 1, comma 4, D.L. n. 536/1996 (conv. con L. n. 648/1996), anche in relazione all’articolo 1, comma 4, D.L. n. 186/1998 (conv. con L. n. 257/1998), ed eventualmente dell’articolo 10, comma 2., D.L. n. 463/1983 (conv. con L. n. 638/1983), per non avere la Corte di merito ritenuto che l’acclarata efficacia, nei suoi confronti, della terapia valesse ad attrarre quest’ultima nell’ambito dei trattamenti alternativi che pure, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, D.L. n. 536/1996, debbono essere posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, ordinanza n. 28451/2019) ha rigettato il ricorso perché infondato.

Invero, nel 2011 con la sentenza n. 23671, la Suprema Corte si è già pronunciata sul punto, escludendo che il cosiddetto multitrattamento Di Bella potesse costituire una valida alternativa terapeutica, secondo la formula usata dall’articolo 1, comma 4, D.L. n. 536/1996, e ciò in quanto la norma prevede l’erogabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale di farmaci non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e di farmaci da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, sempre che non esista valida alternativa terapeutica e inoltre, l’Istituto Superiore della Sanità, con due comunicazioni datate 28.7.1998 e 13.11.1998 ha reso nota l’assenza di risposte favorevoli in ordine alla verifica dell’attività antitumorale del trattamento in parola.

«Argomentare diversamente – hanno aggiunto gli Ermellini – equivarrebbe a sostenere che un trattamento medico-farmacologico debba essere posto a carico della collettività laddove sussista una qualsiasi “speranza terapeutica”, in contrasto con il consolidato principio secondo cui, al fine del riconoscimento del diritto alla erogazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale di cure tempestive non erogabili dal servizio pubblico, l’evidenza scientifica dei benefici apportati alla salute dalla terapia o cura richiesta costituisce requisito imprescindibile della domanda, l’adeguatezza della terapia rispetto al singolo caso potendo venire in rilievo solo per escludere che terapie corroborate scientificamente possano comunque essere concesse» (Cass. n. 6775 del 2018, sulla scorta di Cass. nn. 17244 del 2016 e 18676 del 2014).

Il principio di “appropriatezza” nel giudizio di merito

In questo senso la giurisprudenza attribuisce rilievo alla necessità che il giudice di merito tenga conto del principio di appropriatezza fissato dalla norma di legge e operi in relazione ad esso anche il giudizio di efficacia della terapia (Cass. nn. 10692 del 2008, 18676 del 2014, 7279 del 2015), non potendo l’eventuale efficacia meramente individuale di una terapia per la quale non esistano obiettive evidenze scientifiche giustificare l’accollo alla collettività della relativa spesa (Cass. n. 8733 del 2019).

In definitiva, il ricorso è stato rigettato.

La redazione giuridica

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