Falsa testimonianza nel processo civile: quando è escluso il reato?

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L’esclusione della punibilità per falsa testimonianza in un giudizio civile richiede la necessaria sussistenza di un interesse sostanziale giuridicamente tutelabile, tale da determinare l’incapacità a deporre del soggetto, a norma dell’art. 246 c.p.c.

La vicenda

La Corte di Appello di Roma aveva dichiarato di non dover procedere a carico dell’imputato per intervenuta prescrizione relativamente al delitto di falsa testimonianza. Accertata la sua responsabilità la Corte lo aveva tuttavia condannato al pagamento in favore della parte civile della somma di 20.000 euro a titolo di risarcimento.

Il ricorrente era stato ritenuto responsabile di falsa testimonianza resa nel corso del giudizio civile intentato da un avvocato nei confronti della figlia per il recupero delle competenze professionali. Ebbene, chiamato a deporre egli aveva dichiarato, contrariamente al vero, di aver versato in contanti, in tre rate, al predetto legale, la somma di 15.000,00 euro, somma corrispondente all’onorario maturato per la difesa della propria congiunta, nell’ambito di un giudizio di separazione.

Contro la decisione della corte capitolina l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.

Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, – a giudizio degli Ermellini – la Corte di appello aveva correttamente escluso la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’articolo 384 del codice penale. Secondo i giudici di merito, la sua posizione non poteva essere ricompresa nella previsione dell’articolo 246 c.p.c., norma secondo cui sussiste incapacità a testimoniare in capo alle “persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, “è applicabile l’esimente prevista dall’articolo 384 del codice penale, comma 2, all’imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell’ambito di un giudizio civile, qualora, a causa dell’interesse nella causa, egli non avrebbe dovuto essere assunto come testimone ai sensi dell’art. 246 c.p.c. (Sez. 6, n. 19185 del 27/11/2012); ma affinché la punibilità venga meno, non è sufficiente la sussistenza di un interesse di mero fatto, essendo invece necessario che la posizione sia qualificabile quale diritto sostanziale giuridicamente tutelabile, tale da determinare l’incapacità a deporre del soggetto a norma dell’art. 246 c.p.c.: per interesse giuridico personale deve intendersi un interesse concreto e attuale a proporre una domanda e a contraddire, sia sotto l’aspetto di una legittimazione primaria, sia sotto quello di una legittimazione secondaria, mediante intervento adesivo indipendente” (Sez. 6, n. 45311 del 08/11/2011).

La pronuncia della Cassazione

Ebbene, nel caso in esame, facendo corretta applicazione di tali principi, la Corte d’Appello, pur non trascurando che le richieste di pagamento dell’onorario fossero state rivolte dall’avvocato al ricorrente che si era detto disponibile ad adempiere in luogo della figlia, aveva altresì puntualizzato che la legittimazione passiva sussisteva solo in capo a quest’ultima, dovendosi per contro ritenere ininfluente il fatto che l’imputato avesse preannunciato, con promessa astratta dalla causa, di voler provvedere al pagamento in luogo della figlia.

Tale circostanza – hanno chiarito gli Ermellini – qualificata rettamente quale iniziativa solutoria del terzo estraneo al rapporto e fondata sulla sola solidarietà familiare non è idonea ad integrare la causa del negozio e, conseguentemente, mutare il negozio intervenuto sotto il profilo soggettivo rispetto l’originario accordo intercorrente esclusivamente” tra avvocato e cliente.

Rinvio per eccessiva quantificazione del danno

La Corte di Cassazione ha, invece, accolto l’ultimo motivo di ricorso con il quale il ricorrente aveva denunciato l’eccessiva quantificazione del risarcimento del danno in favore della parte civile, sia perché tale quantificazione era addirittura superiore rispetto all’esito del giudizio civile nel corso del quale era intervenuta la falsa testimonianza, sia perché non teneva conto della scarsa incidenza di tale condotta nella decisione pervenuta alla determinazione delle spettanze in favore del professionista.

Per questi motivi la Sesta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 44697/2019) ha annullato la sentenza con rinvio al giudice civile competente perché provveda alla determinazione della quantificazione del risarcimento del danno tenendo conto da un lato, della effettiva incidenza del reato commesso sulla posizione soggettiva della parte offesa e, sotto altro profilo, degli esiti del processo civile.

La redazione giuridica

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