La sentenza del Tribunale di Torino ha assolto l’imputato parlando di violenze episodiche avvenute in ‘contesti particolari’

Era accusato di maltrattamenti ai danni della compagna, ma è stato assolto in quanto gli atti contestati sono stati ritenuti violenze episodiche. E’ destinata a far discutere la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in relazione alla causa che vedeva a processo un uomo di 41 anni.

L’uomo, secondo la tesi del pubblico ministero era colpevole di “continue aggressioni fisiche” e “umiliazioni morali” nei confronti della partner.

Nello specifico la donna avrebbe subito calci, pugni e schiaffi, oltre che  lancio di oggetti e offese quasi quotidiane. Violenze che la avrebbero portata in ospedale nove volte in otto anni. Il tutto documentato da referti medici prodotti dall’accusa, in base ai quali il Pm aveva chiesto per l’imputato una condanna a tre anni di reclusione.

Il Giudice, tuttavia, nelle motivazioni del provvedimento di assoluzione ha evidenziato che si sarebbe trattato di “atti episodici” avvenuti in “contesti particolari”. Tali comportamenti, inoltre, non sarebbero stati tali da causare nella vittima “uno stato di prostrazione fisica e morale”.

Nella sentenza si sottolinea inoltre che non ci sarebbero stati “atti di vessazione continui tali da cagionare un disagio incompatibile con normali condizioni di vita”.

Il collegio giudicante ha quindi accolto la tesi difensiva che evidenziava l’assenza di collegamento tra i referti medici prodotti in giudizio e le presunte aggressioni. Il Tribunale ha affermato, infatti, che “non tutti gli episodi sono riconducibili ad aggressioni da parte dell’imputato”.

Per gli episodi che la compagna ha ricollegato genericamente a una lite, la donna non è stata in grado di fornire, a parte per l’ultimo, una descrizione dettagliata. Secondo le testimonianze, inoltre, i litigi in casa erano all’ordine del giorno e anche la donna si scagliava a volte contro il marito.

L’uomo è invece stato condannato a sei mesi di reclusione per l’abbandono della casa familiare e per il “mancato contributo al mantenimento dei figli minorenni”.

 

 

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