Le dichiarazioni della persona offesa devono essere sottoposte a giudizio sulla credibilità oggettiva e soggettiva delle stesse
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 giugno 2015 – 3 febbraio 2016, n. 4358.
“Non sussistono elementi ostativi acciocché una sentenza dichiarativa della penale responsabilità dell’imputato sia anche esclusivamente, fondata sulle dichiarazioni accusatorie diffuse dalla persona offesa” (…) Siffatto principio deve essere tuttavia raffinato attraverso la precisazione che il giudizio sulla credibilità, oggettiva e soggettiva, delle dichiarazioni della persona offesa debba essere condotto secondo criteri di rigore più puntuali ed intensi di quelli ordinariamente seguiti allorché debba essere valutata la attendibilità di un testimone che sia terzo rispetto ai fatti di causa”.
Quando si ha a che fare con reati connessi alla violazione della libertà sessuale, è circostanza fisiologicamente ricorrente che l’accusa si fondi, quanto alle prove dichiarative, in via principale, se non del tutto esclusiva, su quanto riferito dalla parte offesa, posto che le condotte in questione si realizzano abitualmente alla sola presenza del soggetto agente e del soggetto passivo del reato.
Ma è possibile fondare un giudizio di colpevolezza sulle sole dichiarazioni della vittima? E quale valore probatorio attribuirle?
Con una sentenza resa nel luglio del 2011, la Corte di appello di Cagliari, confermava sostanzialmente l’arresto con il quale il Giudice per l’udienza preliminare, all’esito di un giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al resto di cui all’art. 609-bis cod. pen., commesso nei confronti di una giovane donna.
In particolare, rilevava il collegio giudicante, che non sussistono in linea di principio, elementi ostativi acciocché una sentenza dichiarativa della penale responsabilità dell’imputato sia anche esclusivamente, fondata sulle dichiarazioni accusatorie diffuse dalla persona offesa.
Al ricorso in Cassazione proposto dall’imputato si pronunciavano i giudici ermellini con una sentenza che fa discutere.
Oggetto di impugnazione, la decisione della Corte territoriale per aver pronunciato sentenza di condanna nei confronti del presunto colpevole, senza aver tuttavia, esaminato attentamente le emergenze istruttorie contrarie alle dichiarazioni della persona offesa, che al contrario sembravano meritevoli di attenzione.
Con orientamento ampiamente consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ritenuto sufficienti, ai fini della affermazione della penale responsabilità dell’imputato, le sole dichiarazioni di segno accusatorio rese dalla parte offesa, senza che le stesse necessitino di particolari conferme esterne, non essendo tali dichiarazioni bisognevoli, ai fini della loro efficacia probatoria, di essere riscontrate, secondo la previsione di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., da altri elementi di prova che ne confermino la attendibilità (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 febbraio 2015, n. 6169).
Siffatto principio deve essere tuttavia raffinato attraverso la precisazione che il giudizio sulla credibilità, oggettiva e soggettiva, delle dichiarazioni della persona offesa debba essere condotto secondo criteri di rigore più puntuali ed intensi di quelli ordinariamente seguiti allorché debba essere valutata la attendibilità di un testimone che sia terzo rispetto ai fatti di causa (in questo senso, sulla scorta di Corte di cassazione, Sezione unite penali, 24 ottobre 2012, n. 41461, si veda, anche qui ex plurimis: Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 gennaio 2015, n. 3368).
Occorre perciò, quando si tratti di reati di violenza sessuale, che l’organo giudicante sottoponga al necessario rigoroso vaglio critico le dichiarazioni accusatorie rese dalla parte offesa.
È quanto affermato dai giudici di Piazza Cavour, che così facendo accoglievano il ricorso dell’imputato, rinviando la vicenda ad altra Sezione della Corte di appello, al fine di riesaminare il contenuto delle dichiarazioni accusatorie, valutandone quindi nuovamente, alla luce dei rilievi esposti, la loro attendibilità oggettiva e soggettiva.
Avv. Sabrina Caporale
Assistenza Legale
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