Se il medico non è in grado di individuare l’indirizzo di abitazione è legittima la sanzione in anche se lavoratore è in casa

Era risultata assente alla visita di controllo durante il periodo di malattia. Per tale motivo una dipendente delle Poste si era vista comminare una sanzione disciplinare in base allo Statuto dei diritti dei lavoratori (legge n. 300/1970). La lavoratrice, tuttavia, si era rivolata al Tribunale evidenziando come, a suo avviso, fossero state fornite adeguate giustificazioni dell’assenza.
La ricorrente sosteneva, in particolare, di essere stata presente nel domicilio da lei indicato per la visita il giorno del controllo operato dal medico dell’INPS e di aver apposto un cartello sul cancello di casa. Il compagno della donna, inoltre, aveva confermato che la dipendente si era ammalata durante la permanenza nella casa di campagna e che era stato apposto un cartello sia sul campanello che, con un cartello più grande, su tavola di legno bianca con scritta a pennarello indelebile nero.
Il Tribunale, tuttavia, ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Secondo il Giudice, infatti, le indicazioni fornite e precisate dalla lavoratrice in merito all’indirizzo di reperibilità non avrebbero consentito al medico fiscale, nel corso della visita di controllo di individuare l’abitazione al domicilio indicato dalla ricorrente, “pur avendo egli chiesto informazioni ai soggetti residenti nella Corte”. Il medico fiscale, infatti, aveva indicato espressamente di avere interpellato invano gli abitanti dei fabbricati posti ai numeri civici vicini a quello indicato dalla donna quale casa accanto a quella in cui lei si trovava per la visita fiscale”.
Le giustificazioni della donna, quindi, apparivano in contrasto con quanto affermato nel certificato medico e doveva pertanto ritenersi che, all’ora della visita, “il cartello o non ci fosse, o non fosse visibile, e, in ogni caso, che le indicazioni offerte dalla ricorrente non sono state idonee a consentire al medico fiscale l’espletamento della visita a cui era demandato, dovendosi perciò ritenere che la lavoratrice non ha adottato tutti gli accorgimenti pratici necessari a rendere possibile la visita”.
Del resto anche la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3294/2016, aveva ritenuto che “l’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincide necessariamente con l’assenza del medesimo dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale”.
 

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