Nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto atipico di vitalizio alimentare per inadempimento del vitaliziante, è il debitore convenuto che ha l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, ossia l’avvenuto adempimento

La vicenda

Con contratto atipico di vitalizio alimentare stipulato nell’agosto del 2001, la ricorrente cedette la nuda proprietà della sua casa di abitazione alla nipote, figlia di sua figlia, in cambio del mantenimento e della assistenza, vita natural durante.

Nel 2005 la donna convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere la propria nipote, chiedendo la risoluzione del suddetto contratto per inadempimento della convenuta all’obbligo di prestarle l’assistenza promessa.

Dopo il decesso dell’attrice, il processo fu proseguito dai suoi figli.

Ebbene, l’originaria istanza di risoluzione del contratto di vitalizio alimentare, accolta dal giudice di primo grado, fu rigettata dalla corte di appello di Napoli.

Per la corte distrettuale l’accertata sostituzione della madre alla figlia, non costituiva inadempimento anche perché il contenuto per così dire affettivo della prestazione era sorretto da un medesimo rapporto di natura familiare.

Sotto altro aspetto, la corte distrettuale aveva ritenuto, per un verso, che grava sul vitaliziato l’onere di dimostrare la sussistenza dei “fatti di inadempimento imputabili al vitaliziante” e, per altro verso, che nel caso in esame la prova di tali fatti non poteva dirsi raggiunta, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, “sulla base delle sole dichiarazioni testimoniali (…)”.

Il ricorso per cassazione

La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione dai figli della disponente, denunciando il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nonché la violazione di legge in ordine alla disciplina dell’onere della prova; in particolare, i ricorrenti lamentavano il fatto che la corte d’appello avesse attribuito al vitaliziato – che agiva per la risoluzione del contratto – l’onere della prova dell’inadempimento del vitaliziante.

La Seconda Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 1080/2020) ha accolto il ricorso perché fondato.

Secondo i giudici della Suprema Corte l’affermazione secondo cui la sostituzione della madre alla figlia nello svolgimento delle prestazioni di assistenza alla vitaliziata non costituisca inadempimento è inesatta, in quanto si pone in contrasto col principio dell’infungibilità del vitaliziante, derivante dalla natura di contratto intuitu personae.

La giurisprudenza di legittimità

Tra le varie sentenze la Cass.8209/16 ha osservato che il contratto atipico di “vitalizio alimentare” si differenzia da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all’art. 1872 c.c., anche per la natura accentuatamente spirituale delle prestazioni a favore del vitaliziato, le quali, proprio per tale ragione, sono eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato, alla luce delle sue proprie qualità personali (anche Cass. 13232/17).

Del resto la sentenza impugnata non conteneva alcun accertamento in ordine all’esistenza di una previsione contrattuale concernente la fungibilità della persona del beneficiante.

L’onere della prova

Parimenti è stata ritenuta errata l’affermazione della Corte di appello secondo cui grava sul vitaliziato l’onere di provare i fatti di inadempimento imputabili al vitaliziante, avendo la giurisprudenza già avuto modo di chiarire, nella sentenza n. 13232/17, che “(…) ove il beneficiario di siffatte prestazioni assistenziali, costituenti il corrispettivo della cessione di un immobile, agisca per la risoluzione contrattuale, egli deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”.

Come, inoltre, ben chiarito dalla Cassazione n. 13232/17, il vitaliziato ha l’onere di allegare e di provare la fonte negoziale del suo diritto e ha l’onere di allegare, ma non quello di provare, soltanto “la circostanza dell’inadempimento della controparte”.

I principi di diritto

Per queste ragioni il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Napoli che dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto:

  • nel contratto atipico di “vitalizio alimentare” le prestazioni a favore del vitaliziato possono essere eseguite, in difetto di diversa pattuizione, unicamente dal vitaliziante contrattualmente individuato;
  • nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risoluzione del atipico di “vitalizio alimentare” per inadempimento del vitaliziante, quest’ultimo deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

La redazione giuridica

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