In Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce le modalità di erogazione dello strumento integrativo previsto dalla Legge di stabilità per il 2016
Il 2 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro varato il 27 ottobre 2016 che definisce procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto, che non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell’ordinamento e si cumulano con essi.
Il fondo, previsto dall’articolo 1, comma 278, della legge di stabilità per il 2016 ha una dotazione di 10 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 ed è dedicato in particolare agli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali negli scali marittimi secondo quanto stabilito dalla legge 257/92.
Il fondo concorre al pagamento ai superstiti di quanto ad essi dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in base a una sentenza esecutiva nella misura di una quota percentuale uguale per tutti che sarà definita ogni anno con determina del presidente dell’Inail entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza delle domande pervenute in ragione del numero delle domande pervenute ritenute accoglibili, dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza e nel rispetto del limite di spesa pari a 10 milioni di euro
Per l’accesso alle prestazioni dell’anno 2016 i termini per la presentazione della domanda all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro scadono il sessantesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto. Per gli anni 2017 e 2018, invece, gli aventi diritto hanno tempo fino e non oltre il 27 febbraio rispettivamente del 2017 e del 2018 con riferimento alle sentenze esecutive depositate nell’anno precedente, dandone contestuale comunicazione all’impresa debitrice individuata nella sentenza.
L’impresa, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione, può richiedere all’INAIL che la prestazione sia erogata nei propri confronti, previa dimostrazione dell’avvenuto integrale pagamento a favore del soggetto avente diritto al ristoro. Nel caso in cui l’impresa abbia adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell’avente diritto in misura parziale, l’impresa può inoltre richiedere la corresponsione di una parte delle risorse erogabili, previa dimostrazione di avere adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell’avente diritto in misura superiore alla differenza tra l’importo statuito nella sentenza esecutiva e l’ammontare delle risorse erogabili dal Fondo.




