La responsabilità del Commercialista tra obbligazioni di mezzi e di risultato

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Cass. Civ. N. 15107 del 22 luglio 2016

Approda alla Suprema Corte dal Tribunale di Milano una interessante pronunzia sulla responsabilità professionale del Commercialista.
Altra ineccepibile e pregevole esposizione dell’illuminata penna del Cons. Travaglino.
Una rinomata Società milanese operante nel settore sanitario privato e convenzionato chiede al Tribunale di Milano di condannare per inadempimento contrattuale il Commercialista cui si era rivolta per pianificare e gestire una operazione di ristrutturazione societaria del gruppo.

Il contenzioso ha avuto inizio poiché la Società era stata indotta a tale operazione di ristrutturazione, che non avrebbe provocato esborsi fiscali, per un abbattimento dei costi.
Il Commercialista ha, infatti, assicurato alla Società che tale operazione non avrebbe comportato l’insorgere di debenze fiscali in quanto i conferimenti sarebbero rientrati nel regime fiscale di sospensione d’imposta.

Purtroppo la previsione del Commercialista si è rilevata del tutto errata in quanto la Società, a causa di tale operazione, è stata costretta a versare un importo di oltre un milione di euro a titolo di imposte.

In primo grado il Commercialista ha contestato ogni addebito ed ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo della prestazione professionale svolta. Il Tribunale ha ritenuto parziale l’inadempimento del professionista.
La Società si appella a tale pronunzia. La Corte Territoriale ha accertato il totale inadempimento del Commercialista poiché l’obbligazione assunta dallo stesso era quella di progettare una ristrutturazione societaria fiscalmente neutra.
Il Commercialista viene condannato alla restituzione dell’acconto ricevuto a titolo di pagamento per la prestazione professionale e al risarcimento del danno cagionato alla Società pari a quanto versato dalla stessa a titolo di imposte.

Il Commercialista propone ricorso in Cassazione, motivando, fra gli altri, che non è stato provato il nesso causale tra l’inadempimento e il danno poiché non è stata provata la realizzabilità di una ristrutturazione societaria a costi neutri oggetto dell’incarico professionale.

La Suprema Corte condivide e fa proprie le motivazioni della Corte d’Appello milanese che ha correttamente inquadrato il rapporto contrattuale come prestazione di riorganizzazione societaria volta al raggiungimento di una sospensione d’imposta. Obiettivo assicurato dal Commercialista. Il Professionista, quindi, ha assunto una specifica obbligazione di risultato.
Risultato che non è stato raggiunto per inadempimento del professionista.

Gli Ermellini respingono in toto il ricorso proposto dal Commercialista – che viene condannato alle spese legali – e confermano le motivazioni della Corte d’Appello di Milano.

Questa interessante pronunzia si pone nell’alveo della classificazione di risalente scuola tra obbligazioni di mezzo e di risultato.

Come noto le obbligazioni di mezzi, dette anche di diligenza, consistono nell’impiego diligente dei mezzi a propria disposizione, quali le prestazioni oggetto dei contratti di lavoro e dei contratti d’opera. Ne deriva che l’aspettativa del creditore, che è quella tutelata dalla disposizione, non è data dal conseguimento di un determinato risultato, bensì dall’uso della diligenza da parte del debitore.
Le obbligazioni di risultato, invece, consistono nel conseguimento di un determinato e specifico risultato.
Tale dicotomia, a causa della sempre maggiore sensibilità dei Giudici volta a risarcire appieno le vittime di danni ingiusti, e conseguentemente, del mutato approccio di responsabilità civile nei confronti di alcune professioni mediche (odontoiatra, chirurgo estetico) e di alcune professioni tecniche (commercialista, geometra, architetto,) negli ultimi anni si è andata sempre più raffinando.

Ma anche la costante evoluzione delle regole dell’arte, dello stato e della tecnica, nel senso che la valutazione del risultato dovuto risente anche del contesto concreto, e può essere influenzato anche da variabili estranee al progresso scientifico, come ad esempio il livello di specializzazione del debitore e le potenzialità delle dotazioni strumentali a sua disposizione.

Del tutto condivisibile, pertanto, la pronunzia oggetto di esame in quanto nel caso concreto vi era una espressa pattuizione del raggiungimento di uno specifico risultato nel contratto di conferimento dell’incarico professionale.

Ma al di là di specifiche previsioni contrattuali in termini di risultato, ciò che rileva in maniera sensibile sono le regole dell’arte del professionista, che devono essere valutate caso per caso.

Avv. Emanuela Foligno

Foro di Milano

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