Terzo trasportato, diritto al risarcimento anche in caso di corresponsabilità

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Se è provata l’addebitabilità della responsabilità al Comune in caso di sinistro stradale, il terzo trasportato conserva il diritto a essere risarcito, al netto del contributo colposo nella causazione dell’incidente

La Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 1085 del 9 novembre 2016, ha accolto la richiesta di risarcimento presentata dai genitori di un ragazzo, all’epoca dei fatti diciassettenne, che aveva riportato delle lesioni in seguito alla caduta da un ciclomotore determinata dalla cattiva manutenzione stradale. Il giovane in realtà si trovava a bordo del veicolo in qualità di terzo trasportato e il motorino, di cilindrata 50, non era omologato per il trasporto di un secondo passeggero.

In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda per intervenuta prescrizione ma il giudice di secondo grado ha chiarito che in relazione al danno da lesioni personali causate da incidente stradale, il terzo comma dell’articolo 2947 del codice civile dispone che “se il fatto sia considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile”. Secondo la Corte d’appello, nel caso in esame sussistono i requisiti per il reato di lesioni colpose e pertanto il termine di prescrizione non è più di due anni, come previsto in ambito civile, ma diventa quinquennale.

Per quanto concerne il diritto al risarcimento, la Corte d’appello ha ravvisato una corresponsabilità del terzo trasportato nella causazione dell’incidente in quanto il ciclomotore era abilitato alla guida del solo conducente. Richiamandosi alla sentenza n. 10526/11 della Corte di Cassazione, il giudice ha rilevato che “qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile all’azione o omissione, non solo del conducente, il quale prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza, ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso”. Ne consegue che la condotta del trasportato, pur non escludendo di per sé la responsabilità del conducente, “può costituire un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità”.

Nel caso in esame, tuttavia, era stato parimenti dimostrato che il conducente aveva perso il controllo a causa delle cattive condizioni del manto stradale e in particolare a causa di una buca colma d’acqua, tanto da aver già ottenuto il risarcimento del danno dal Comune, ovvero dall’ente gestore che, ai sensi dell’articolo 20151 del codice civile, è responsabile della cosa in custodia. Pertanto secondo la Corte d’appello, da un lato, è stata provata la verificazione del sinistro e l’addebitabilità della responsabilità al Comune, con esclusione della responsabilità del conducente e quindi della compagnia assicurativa; dall’altro, il terzo trasportato ha provato di avere subito un danno, e conserva pertanto il diritto a essere risarcito. Nella determinazione della cifra da liquidare in suo favore il giudice ha però detratto il 30 per cento a causa della accertata corresponsabilità nella causazione del sinistro.

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