Il rapporto di esclusività viene meno in ragione dell’intento del legislatore di agevolare l’esercizio di un’attività non particolarmente appetibile quale quella svolta negli Istituti penitenziari
Al medico convenzionato che effettui prestazioni di guardia medica presso un struttura carceraria non sono applicabili le norme previste dall’articolo 17 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 2005, relativo alle incompatibilità, e dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001; quest’ultimo prevede, al comma 7, il divieto per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza e, al comma 7 bis, l’ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in caso di omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico che abbia percepito retribuzioni indebitamente.
E’ quanto emerso in seguito all’invio alla Procura della Corte dei Conti di una denuncia di danno erariale inoltrata dalla Guardia di Finanza di Trento a carico di un medico convenzionato con l’Azienda U.L.S.S. Il camice bianco, pur essendo vincolato da un rapporto di esclusività con l’Unità Locale Socio Sanitaria, avrebbe effettuato numerose prestazioni non autorizzate in qualità di guardia medica presso una struttura carceraria.
La Legge n. 740 del 1970, relativa all’ “ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria” dispone infatti, all’articolo 2, che “ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato”. Si tratta di una regolamentazione finalizzata ad agevolare l’accesso all’esercizio di una attività non particolarmente appetibile per i medici, ma pur sempre funzionale ad una tipologia di prestazione sanitaria indispensabile.
Pertanto, in via interpretativa, non sembra possibile restringere l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della disposizione normativa in quanto, tenuto conto che è già vigente un sistema più limitato di esonero dalle incompatibilità, la ratio legis dell’introdotta innovazione è proprio quella di estendere il più possibile l’esenzione dalle incompatibilità prevedendola, sotto il profilo soggettivo, per “tutti i medici che, svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell’ambito degli istituti penitenziari” e, sotto il profilo oggettivo, per tutte “le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale”.




