Distorsione cervicale post incidente. Nessun risarcimento senza accertamento clinico strumentale obiettivo
Il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”) contempla due previsioni che incidono direttamente sui criteri di accertamento del danno alla salute.
Tali previsioni sono contenute nell’art. 32, commi 3 ter e 3 quater, del d.l. 1/2012. Ambedue le previsioni sono state inserite dalla legge di conversione.
Il comma 3 ter del rinnovato art. 32 del d.l. 1/12 ha modificato il comma 2 dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 7.9.2005, n. 209), aggiungendovi il seguente periodo:
“In ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
Il comma 3 quater stabilisce invece (senza modificare testualmente il Codice delle Assicurazioni):
“Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2006, n. 209 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.
Il combinato disposto delle due previsioni sembra portare a concludere che il legislatore abbia voluto ancorare la liquidazione del danno biologico sia temporaneo, sia permanente, in presenza di postumi micro permanenti o senza postumi, ad un rigoroso riscontro obiettivo.
Ma che differenza c’è tra l’”accertamento clinico strumentale obiettivo” e il “riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”?
Secondo alcuni nessuno: oltre alle ragioni di carattere meramente testuale, vi sono quelle di ordine logico-sistematico. «Il legislatore ha voluto mettere un freno all’erogazione di indennizzi non dovuti per lesioni inesistenti, la finalità delle nuove norme va conseguentemente ravvisata nell’intento di contrastare non solo il fenomeno delle truffe assicurative, ma anche la semplice negligenza colposa nell’accertamento dei micro danni: anche il contrasto a quest’ultima, è necessario per contenere i costi dei risarcimento per lesioni minime e consentire risparmi di gestione che dovrebbero tradursi in una riduzione dei premi assicurativi, o comunque in altri benefici per gli assicurati» (M. ROSSETTI).
Invero, in una recente sentenza del Giudice di Pace di Padova (n. 1442/12), si era detto che il novellato art. 139 del decreto legge n. 1/12 convertito dalla legge n. 27/12 non può essere inteso nel senso di escludere il diritto al risarcimento del danno biologico permanente, qualora la lesione non sia stata accertata in sede di esame strumentale, ma risulti comunque comprovata da accertamento medico legale. Seguendo tale interpretazione, infatti, si giungerebbe ad escludere la risarcibilità di danni alla salute effettivamente provati solo ed esclusivamente in base alle modalità dell’accertamento, con evidente violazione dell’art. 3 Cost. (per discriminazione fra situazioni giuridiche soggettive analoghe); dell’art. 32 Cost. (per violazione discriminatoria del diritto alla salute) e dell’art. 24 Cost. (per violazione della possibilità di tutela di situazioni giuridiche soggettive rilevanti ed accertate). (…) Non rimane – dunque – che coordinare la norma con la disposizione dell’art. 3 quater introdotta contestualmente dalla L. 27/2012, che prevede la possibilità di accertamento della lesione alla salute mediante accertamento clinico in sede di visita medico legale. Nell’apparente contraddizione fra le due disposizioni, deve ritenersi prevalente la norma dell’art. 3 quater, che definisce l’accertamento del danno biologico complessivamente considerato e che prevede appunto che tale voce di danno venga accertata in via strumentale ovvero, in via alternativa ma parimenti valida, “visivamente”, con ciò intendendosi, secondo la più valida interpretazione, l’accertamento effettuato in sede di visita medico legale. (…) deve [piuttosto]ritenersi che il danno da invalidità permanente possa essere validamente accertato e riconosciuto anche mediante accertamento medico legale, senza necessità di alcun specifico esame strumentale. Il significato precettivo della disposizione va quindi rettamente inteso nel senso di un richiamo al medico legale finalizzato ad evitare riconoscimenti “a stralcio”, non adeguatamente valutati e confortati da verifica strumentale o comunque obiettiva in sede di accertamento medico legale. Del resto, nemmeno l’interpretazione letterale della disposizione consentirebbe di ritenere che l’assenza di un accertamento strumentale comporti di per sé l’automatica esclusione del danno da invalidità permanente. Il tenore dell’art. 3 ter della legge n. 27/2012 infatti non statuisce affatto ciò, richiedendo solo che le lesioni di lieve entità siano “suscettibili” di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero, secondo l’unico significato palese del termine in lingua italiana corrente, potenzialmente idonee ad essere rilevate mediante tale modalità di accertamento. Di conseguenza, l’eventuale effettiva assenza dell’esame strumentale non sarebbe comunque motivo di esclusione della risarcibilità del danno in base alla norma citata, qualora la possibilità di rilevazione della lesione mediante accertamento strumentale non venga, anche solo astrattamente, positivamente esclusa.
Di converso, si segnala una recente pronuncia del Tribunale di Pordenone del 17 marzo 2017 che ha ribadito un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ossia la non risarcibilità del danno biologico permanente ove l’accertamento non avvenga attraverso una valutazione clinico strumentale obiettiva.
A seguito di un incidente stradale il danneggiato aveva riportato una distorsione cervicale. Di qui la richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti.
Ebbene, quanto ai danni da cd invalidità temporanea, la documentazione medica in atti, aveva consentito di esprimere una valutazione largamente positiva (della prova) della sussistenza degli stessi.
Stessa cosa non poteva dirsi, invece, con riferimento al danno da invalidità permanente; posto che la sindrome algico disfunzionale cervicale cronicizzata non aveva trovato alcun accertamento oggettivo, vista anche l’assenza di qualsiasi riscontro clinico-obiettivo (essendo la diagnosi di distorsione cervicale compatibile con la completa assenza di rilievi al controllo radiografico, trattandosi di lesioni di parti molli del tratto cervicale, pertanto non suscettibili di diretta evidenziazione) e, risultando al contrario, quale unico elemento di evidenziazione della lesione, le dichiarazioni unilateralmente provenienti dal soggetto leso, il quale riferiva circa la persistenza di sintomi dolorosi.
Facendo corretta applicazione del dettato normativo della novella del 2012, non poteva allora riconoscersi la risarcibilità dell’anzidetta lesione personale.
Ma non poteva, al tempo stesso, neppure dirsi che il danno da invalidità permanente fosse ricompreso nella statuizione di cui al comma 3-quater, il quale non richiede, a differenza del comma precedente, per la sua applicazione alcuna limitazione nelle modalità di riscontro, risultando sufficiente l’accertamento anche meramente visivo della lesione. Dopo taluni contrasti interpretativi sul punto, la dottrina e la giurisprudenza oggi dominanti ritengono che la norma attenga alla liquidazione del danno non patrimoniale, secondo l’accezione normativa e giurisprudenziale più ampia, e del danno biologico temporaneo (C. Cost. 235/2014, ove espressamente si precisa che l’art. 32 comma 3-quater implica “la possibilità anche di un mero riscontro visivo, da parte del medico legale, per la riscontrabilità del danno da invalidità temporanea”).
Ciò [comunque] – aggiunge il Tribunale del capoluogo friulano – non implica un’interpretazione della disciplina del risarcimento del danno alla salute in forza della quale si neghi giustizia e tutela a chi ha subito una lesione effettivamente accertata e provata con metodo scientificamente accertato e riconosciuto, ancorché in essenza di accertamento strumentale. Solo in ipotesi di assoluta mancanza di riscontro clinico i diritti inviolabili della persona, consacrati a livello costituzionale, possono essere bilanciati con altri principi quali il valore dell’iniziativa economica privata connesso all’attività del vettore (C. Cost. 132/1985) ed il dovere di solidarietà sociale, secondo cui non è risarcibile il danno per lesioni di quei diritti che non superi il livello di tollerabilità che ogni persona inserita nel contesto sociale deve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone (C. Cass. 26972/2008).
Concludendo … «la norma in commento, pare voler porre l’accento sull’impossibilità di risarcire danni permanenti che non siano rigorosamente verificabili sulla scorta di accertamenti medici di tipo clinico strumentale obiettivo, escludendo perciò categoricamente tutte le fattispecie che si fondano sulle mere dichiarazioni del paziente (e quindi su sintomatologie soggettivamente riferite ma non obiettivamente accertabili). Per come scritta, la norma parrebbe implicitamente ammettere che vi siano danni biologici permanenti effettivamente esistenti, ma non risarcibili. Invero, diversamente opinando si potrebbe affermare che, in realtà, la disposizione finisca per contenere una petizione di principio, giacché un danno che non sia accertabile – secondo le tecniche proprie della scienza chiamata a verificarli – non potrebbe ontologicamente ritenersi tale, rimanendo confinato nella sfera delle mere sensazioni soggettive, in quanto tali giuridicamente irrilevanti. O ancora, alternativamente, potrebbe argomentarsi che un danno che non riveli una capacità ad obiettivarsi si collochi – o si presuma debba collocarsi – al di sotto di quel grado minimo di offensività in assenza del quale non potrebbero ritenersi soddisfatti quei requisiti di gravità e serietà sanciti dalla stessa Corte di Cassazione (Cass. Civ., n. 26972/2008, «la gravità dell’offesa costituisce requisito ulteriore per l’ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto, in altre parole, deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, restando il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza».
Avv. Sabrina Caporale



