Una sentenza della Cassazione ha fornito maggiori precisazioni sui balconi condominiali e la possibilità di ritenerli beni comuni
È corretto considerare i balconi condominiali beni comuni? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30071 del 14 dicembre 2017, si è occupata proprio di questa questione.
Secondo i giudici, infatti, i balconi condominiali non rientrano tra le parti comuni. Ma il rivestimento del parapetto e della soletta sì. In particolare, se svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio.
Nel caso di specie, il proprietario di un appartamento sito in un condominio aveva agito in giudizio nei confronti di un altro condomino. L’obiettivo era ottenere la condanna dello stesso a “eliminare le cause della caduta d’acqua dal balcone dell’unità immobiliare di sua proprietà”.
Il Tribunale aveva accolto la domanda dell’attore ma la Corte d’appello aveva dichiarato la nullità di tale sentenza.
La ragione? “I parapetti aggettanti dei balconi dell’edificio (…), per loro forma, materiali e colore”, avevano la “funzione di accrescere la gradevolezza estetica del fabbricato”.
Dunque i balconi condominiali rientravano tra le parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’art. 1117 c.c.. Di conseguenza, avrebbero dovuto essere chiamati in giudizio tutti i condomini.
Ritenendo la decisione ingiusta, il condomino interessato si è rivolto alla Corte di Cassazione.
La Corte, tuttavia, ha confermato quanto deciso dalla Corte d’appello, rigettando il ricorso proposto dal condomino, in quanto infondato.
Per la Cassazione, “mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’articolo 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio”.
Alla luce di tali considerazioni, l’azione di un condomino volta ad ottenere la condanna di un altro condomino alla “demolizione, al ripristino, o comunque al mutamento dello stato di fatto degli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio”, deve essere proposta nei confronti di tutti gli altri condomini. Questo perché devono considerarsi “litisconsorti necessari”.
Pertanto, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal condomino, confermando la sentenza impugnata.
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