La Cassazione ha fatto il punto in merito alla imposizione della eiaculazione interna e alla possibilità che si configuri come violenza sessuale

Si può ritenere l’ imposizione della eiaculazione interna una violenza sessuale? La Corte di Cassazione, III Sezione Penale, con la sentenza n. 9921/2016 ha fatto chiarezza su questo punto.

Il caso di specie si colloca in un contesto di rapporto conflittuale tra due fidanzati.

Un rapporto burrascoso, poi troncato dalla donna per l’eccessiva gelosia dell’ex compagno. A seguito di tale decisione, l’uomo aveva iniziato a perseguitare la giovane. Quest’ultima ha infatti iniziato a ricevere  costantemente sms con minacce, al punto di essere costretta a cambiare le proprie abitudini.

Durante un incontro “chiarificatore” chiesto dall’uomo, questo ha approfittato delle circostanze per costringere la giovane, dopo una colluttazione, a subire un rapporto sessuale. Questo è avvenuto all’interno dell’auto dove i due si trovavano.

La imposizione della eiaculazione interna, verificatasi in tale contesto, per la giovane è stata ritenuta una vera e propria violenza sessuale.

I fatti così esposti, sono quindi stati sottoposti all’attenzione del giudice di primo grado. Questi però non li ha ritenuti idonei a giustificare il provvedimento cautelare richiesto dal Pubblico Ministero.

Il Tribunale, infatti, per quanto riguarda il reato di cui all’art. 609 bis c.p., aveva ritenuto che una serie di dati non collidevano con la tesi della violenza sessuale.

Questo poiché, per il Tribunale, il consenso iniziale al rapporto sessuale, non poteva dirsi venuto meno solo per effetto di quella particolare conclusione dell’amplesso.

La Cassazione non è però stata della stessa opinione, ribaltando la sentenza di primo grado.

Il giudice ha infatti scritto quanto segue.

“Rientra nella libertà di autodeterminazione di uno dei partner quello di concludere il rapporto sessuale senza l’eiaculazione interna (…) la libertà sessuale va intesa come libertà di espressione e di autodeterminazione afferente alla sfera esistenziale della persona – e dunque inviolabile – è del pari innegabile che tale libertà non è indisponibile, occorrendo una forma di collaborazione reciproca tra i soggetti che avvengono in relazione (sessuale) tra loro: collaborazione che deve permanere senza soluzioni di continuità e incertezze comportamentali per l’intera durata del rapporto”.

Clicca qui per un maggior approfondimento: l’Avv. Sabrina Caporale fa il punto

 

 

 

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