La mancata visita di un paziente da parte del medico di guardia, a fronte di una richiesta di intervento degli infermieri, integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio
Il medico di guardia non può non rispondere alla richiesta di intervento del personale infermieristico. Tale condotta integra infatti il reato di rifiuto di atti d’ufficio. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21631/2017.
Gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso presentato da un medico di guardia. Il professionista, era stato condannato sia in primo grado che in appello per il reato disciplinato dall’art. 328 del codice penale.
Secondo l’ipotesi accusatoria, il camice bianco, in servizio presso notturno presso una Casa di cura, non era intervenuto per visitare un paziente gravemente malato. Si era invece limitato a prescrivere un farmaco tranquillante e, in seguito, dell’ossigeno, per la riscontrata crisi respiratoria. Il tutto tramite direttive impartite al personale infermieristico.
Il paziente era successivamente deceduto in seguito all’aggravarsi del suo quadro clinico.
Nel ricorrere per cassazione il medico evidenziava che il reato contestato si configura solo in caso di omessa visita del paziente a domicilio. In caso di attività lavorativa presso una struttura ospedaliera, invece, sussisterebbero gli estremi per l’integrazione dell’illecito. In tale circostanza, infatti, il degente è assistito da personale infermieristico preposto a monitorarne le condizioni fisiche e i parametri vitali.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, respingendo il ricorso in quanto infondato. Per i Giudici Ermellini il medico, con il precipitare degli eventi, aveva l’obbligo di recarsi immediatamente a visitare il paziente.
L’imputato avrebbe dovuto valutare direttamente la situazione, soprattutto in virtù del fatto che il suo intervento era stato richiesto da personale infermieristico qualificato. Non rispondendo a tali sollecitazioni, il camice bianco non era stato in grado di rilevare il netto peggioramento delle condizioni fisiche del paziente.
Per approfondire le motivazioni della sentenza della Cassazione si invita a leggere l’articolo “Chiamata dell’infermiere, il medico di guardia non può ignorarla” dell’avv. Maria Teresa De Luca.
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