Compenso del difensore: la riduzione va sempre motivata?

0

Con i nuovi parametri, il giudice deve motivare se riduce il compenso del difensore di più della metà. Ecco cosa afferma a riguardo la Cassazione

Con l’ordinanza 29446/18, pubblicata il 15 novembre dalla sesta sezione civile della Cassazione, gli Ermellini si sono espressi in merito al compenso del difensore, sostenendo che – se ridotto di oltre la metà– con i nuovi parametri il giudice deve sempre motivare tale decisione.

In tal senso, sono due gli orientamenti preminenti sugli attuali parametri forensi.

Secondo un primo indirizzo, il giudice deve rispettare i minimi diversamente da quanto previsto dal dm 140/12, superato dalla norma sopravvenuta che contiene disposizioni speciali (cfr. 1357/18).

In base invece al secondo orientamento, le tabelle allegate dm 55/2014 non indicano minimi e massimi ma valori medi e non rappresentano un vincolo nel determinare le spese processuali. Tuttavia, se il giudice ritiene di ridurre il compenso del difensore di più della metà del valore medio deve sempre motivare ad hoc.

Ed è proprio questo il principio enunciato dalla recente ordinanza della Cassazione.

Diversamente da quanto affermato la settimana scorsa, sempre in una controversia sulla legge 89/2001, secondo la Cassazione le tabelle allegate al dm 55/2014 indicano un riferimento medio, più che minimi e massimi.

Di conseguenza, si tratta di un criterio di massima dal quale il giudice si può discostare, con aumenti no all’80 per cento e riduzioni no al 50, fornendo un’adeguata motivazione.

Tutto dipende, in sostanza, dal pregio e dall’urgenza dell’attività prestata, dalle condizioni del cliente, dalla complessità delle questioni e dal risultato conseguito (cfr. 28267/18).

Non solo.

Il collegio ritiene anche che abbia un duplice significato l’espressione “di regola” contenuta nell’articolo 4 del decreto ministeriale.

Infatti, da un lato il giudice ha il potere-dovere di determinare le spese processuali all’interno degli ordinari limiti. Dall’altra, però, la motivazione ad hoc va adottata soltanto quando si superano i paletti di aumento e di diminuzione previsti dalla norma.

Nel caso di specie, l’importo di 915 euro riconosciuto a titolo di spese di lite è tutt’altro che simbolico. Esso rappresenta la metà del valore medio di 1.830 riconosciuto dalla stessa parte. Pertanto, verranno compensate integralmente le spese di giudizio.

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

AVVOCATO CHE NON PAGA I COLLABORATORI: COSA RISCHIA?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui