Pedopornografia: reato scatta anche senza il rischio di diffusione?

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La Cassazione fornisce dei chiarimenti in merito al reato di pedopornografia, precisando che il questo scatta anche in assenza del rischio di diffusione.

Con la sentenza 51815/18, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sul tema della pedopornografia, precisando che il reato scatta anche senza che venga accertato il rischio di diffusione del materiale.

Una sentenza importante, questa, che supera l’orientamento maggioritario nella giurisprudenza.

Infatti, da un lato non è più necessario accertare il pericolo di diffusione delle immagini per ritenere integrato il reato di produzione del materiale ex articolo 600 ter, primo comma, n. 1 Cp.

Dall’altro si pone il problema della situazione “domestica”. Ad esempio, non può essere considerato reato il video tra due fidanzatini, laddove questo avvenga nell’ambito di una relazione paritaria fra ultraquattordicenni, in quanto risulta frutto di una libera scelta e destinato a un uso strettamente privato.

Questo il punto chiave della sentenza in commento. In sostanza, il requisito del pericolo concreto di circolazione del materiale pedopornografico aveva un senso all’inizio del ventunesimo secolo. Oggi, per i giudici, è anacronistico.

Grazie alla diffusione capillare di smartphone e tablet, infatti, risulta ormai potenzialmente a rischio diffusione qualsiasi produzione di immagini o video. Con internet sempre a portata di mano è facilissimo condividere qualsiasi cosa della nostra vita privata.

che consentono di condividere in modo facile e veloce ogni scena della vita privata.

In merito invece alla cosiddetta “pornografia domestica”, vi sono delle condotte che vanno ascritte all’ambito dell’autonomia privata sessuale.

Ai fini della produzione di pedopornografia, vanno perseguite le condotte per fini commerciali, poste in essere quando l’età del minore è inferiore a quella del consenso sessuale e le ipotesi di supremazia del soggetto agente per minaccia, violenza o inganno. Molto differente, per i giudici, è il caso in cui il video concerne la vita privata sessuale nell’ambito di un rapporto che non è caratterizzato da condizionamenti che derivano dalla posizione dell’autore.

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