Il danno da lesione della “cenestesi lavorativa” che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà nello svolgimento di attività lavorative, deve essere liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute
La vicenda
All’epoca dell’incidente, il danneggiato era uno studente di ragioneria che aveva ricevuto postumi permanenti sulla sua persona pari al 20% (di cui il 6% per danno estetico).
La Corte d’appello di Cagliari aveva ritenuto che a questi non spettasse alcun importo ulteriore a titolo di risarcimento del danno da compromissione della capacità lavorativa, atteso che la riduzione della capacità di lavoro riscontrata doveva ritenersi limitata al solo espletamento di attività di manovalanza; ed invero, considerato il corso di studi intrapreso dopo l’incidente (ragioneria) egli avrebbe in futuro prevedibilmente svolto attività lavorativa di carattere impiegatizio-amministrativo nell’impresa di famiglia, dedita all’attività di ristorazione, in relazione alla quale non era emersa alcuna compromissione della corrispondente capacità di lavoro.
Il ricorso per Cassazione
La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione. Il danneggiato lamentava la circostanza che la lesione da perdita delle cenestesi lavorativa non fosse stata valutata in concreto, sulla base delle attitudini dimostrate prima dell’incidente e delle maggiori opportunità di lavoro di manovalanza presenti nella regione di appartenenza (Sardegna), rispetto a quelle impiegatizie e amministrative.
Ma il motivo non è stato accolto.
La Corte d’appello aveva proceduto ad una valutazione di c.d. personalizzazione “massima” del danno biologico complessivamente subito dalla persona che induceva a considerare, che si fosse già tenuto conto della eventuale – e non certa- compromissione delle aspettative di lavoro, in relazione alle attitudini specifiche della persona, in un soggetto adolescente in cui la compromissione totale era risultata pari al 20% di danno biologico (di cui il 6% per danno estetico da cicatrice).
«In effetti – aggiungono gli Ermellini – la maggior pretesa prospettabile in tale caso riguarda il danno da lesione della cenestesi lavorativa (danno non patrimoniale), e non da perdita della capacità lavorativa specifica (danno patrimoniale) che, in un soggetto non ancora in età lavorativa, si può presumere in termini di perdita di chances solo ove il danno biologico vada oltre una determinata soglia».
La decisione
Pertanto, il principio di diritto richiamato dal ricorrente in merito alla “perdita presunta” di capacità lavorativa specifica, non era pertinente in relazione al suo caso, ove il danno biologico non superava la soglia del 30%, ritenuta a titolo orientativo idonea a far presumere una compromissione della capacità lavorativa specifica.
Ove invece la lesione risulti inferiore a detta percentuale vale il principio, da ultimo, fatto proprio dalla Sesta Sezione Civile della Cassazione (Ordinanza n. 12572 del 22/05/2018) in base al quale “…. il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo e va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto”.
La redazione giuridica
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