Epatite C: niente risarcimento senza la prova del nesso causale

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Nel caso di specie, non essendovi stata trasfusione, l’attrice avrebbe dovuto provare l’assenza di infezione all’atto dell’intervento”. Così i giudici di merito hanno respinto l’istanza di risarcimento presentata da una paziente nei confronti della clinica ove era stata operata ad un ginocchio

La vicenda

L’attrice aveva citato in giudizio la Clinica presso la quale, nell’aprile del 2004, aveva eseguito un intervento di artoprotesi al ginocchio destro, al fine di sentirne accertare la responsabilità per la trasmissione dell’epatite C, asseritamente contratta in occasione del ricovero, e quindi ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti.

A fondamento della propria domanda, la paziente aveva affermato che, dopo l’intervento, era stata dimessa in buone condizioni generali e che, successivamente, ad aprile e a settembre dell’anno 2005, dopo essersi sottoposta in altra struttura a cure otorinolaringoiatriche, aveva scoperto di essere affetta da HCV (epatite C).

La Clinica, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, contestò qualsiasi profilo di responsabilità professionale nella condotta dei suoi sanitari, osservando come la paziente avesse denunciato la malattia oltre un anno dopo la sua dimissione e che, in occasione dell’intervento in questione, alla stessa non fosse stata effettuata alcuna trasfusione.

Peraltro, non poteva escludersi che quest’ultima fosse già affetta dalla malattia al momento del ricovero, dal momento che i sanitari dell’istituto, non avendone l’obbligo, non avevano effettuato alcuna analisi dei marcatori virali; nondimeno, neppure poteva escludersi che tutto il materiale utilizzato in sala operatoria fosse sterile in quanto trattato in autoclave.

Il giudizio di primo grado

In primo grado, il Tribunale rigettò la domanda attorea rilevando che, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “grava sull’attore (paziente danneggiato che agisce in giudizio deducendo l’inesatto inadempimento della prestazione sanitaria) oltre alla prova del contratto, anche quella dell’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità tra l’azione o l’omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario. Resta a carico del debitore l’onere di provare l’esatto adempimento, cioè di avere tenuto un comportamento diligente”.

“Nel caso di specie, non essendovi stata trasfusione, l’attrice avrebbe dovuto provare l’assenza di infezione all’atto dell’intervento. Per contro, la Casa di Cura non aveva alcun obbligo che po[tesse] eventualmente rilevare ai fini del giudizio sull’esatto adempimento, di compiere indagini preventive, laddove le medesime, come affermato dal ctu rileva[va]no a meri fini di ‘medicina difensiva’”.

Ebbene, richiamando la relazione collegiale nella parte in cui, con riferimento alla ricerca del nesso di causalità tra la condotta del nosocomio e l’evento dannoso, aveva escluso l’applicabilità del principio di esclusione di cause alternative del contagio e, in termini puramente statistici, aveva ritenuto che il grado di probabilità che l’infezione fosse stata contratta nel marzo 2004 attraverso l’intervento di artoprotesi di ginocchio fosse basso, sicuramente inferiore al 50%, ovvero più probabile no che si, il giudice di primo grado evidenziò che:

  • l’attrice, prima del marzo 2004, si era sottoposta a ben quattro interventi chirurgici e che, prima del 2005, aveva subito una colonscopia;
  • che la stessa aveva avuto “almeno altre 6 occasioni di possibile contagio, cui si dovevano aggiungere le cure odontoiatriche subite nel corso degli anni e il perdurante rischio di “infezione inapparente” (da contagio occasionale attraverso fonti comuni o banali);
  • che la medesima non era stata sottoposta ad alcuna trasfusione presso la struttura convenuta in occasione del ricovero in esame, poiché [era] stato provato che le due unità di sangue, messe a disposizione durante l’intervento, non erano mai state utilizzate per la paziente ed anzi, erano state restituite al Servizio Trasfusionale (…), integre e correttamente conservate.

Il Tribunale, quindi, escluse la responsabilità della struttura convenuta, non avendo l’attrice fornito la prova del nesso causale fra l’infezione e l’operato della struttura sanitaria convenuta.

Ebbene, la sentenza, confermata in appello, ha trovato ulteriore conferma da parte dei giudici della Sesta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 21939/2019), i quali hanno ribadito il seguente principio di diritto: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell’attore, paziente danneggiato, provare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento, onere che va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno, con la conseguenza che, se, al termine dell’istruttoria, non risulti provato il suddetto nesso tra condotta ed evento, la domanda dev’essere rigettata”.

Tale conclusione – hanno aggiunto – non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 11/1/2008, n. 577, pure richiamata dalla ricorrente), secondo cui “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.

Ebbene, nel caso in esame i giudici di merito avevano fatto corretta applicazione dei principi sopra menzionati. Perciò nessun risarcimento è stato riconosciuto alla paziente.

La redazione giuridica

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