Recupero crediti: quando la rateizzazione non è opponibile al creditore?

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L’accordo di rateizzazione non è opponibile alla società creditrice se intervenuto in epoca successiva alla rinuncia al mandato da parte della società di recupero crediti

Lo ha affermato il Tribunale di Brescia in una recente sentenza, la n. 2186 del 15/07/2019.

La vicenda

Con atto di citazione, una s.r.l. aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia nei suoi confronti per il pagamento, in favore di un’altra società, della somma di 6.578,02 euro, oltre interessi e spese, pretesa a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci.

A tal fine aveva eccepito l’inesigibilità della somma ingiunta, rappresentando di aver raggiunto un accordo di rateizzazione con un’altra società, incaricata dalla prima al recupero del proprio credito. Tale accordo prevedeva il saldo del debito mediante pagamento di rate da 200,00 euro mensili.

Ebbene, alla data di emissione del decreto ingiuntivo (opposto) residuava l’importo di 6.078,00 euro. Di talché esso doveva ritenersi illegittimo, non essendo la somma ingiunta esigibile ai sensi dell’art. 633 c.p.c. Quindi, la richiesta di revoca del decreto.

Nel frattempo, si era costituita in giudizio la società creditrice, la quale contestava integralmente il contenuto della citazione avversaria e deduceva che la proposta di pagamento rateizzato del debito da parte della debitrice era intervenuta solo successivamente alla rinuncia al mandato da parte della società incaricata al recupero crediti, quando ormai quest’ultima non aveva più alcuna titolarità per transigere in nome e nel suo interesse.

Per questi motivi chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo o l’emissione di ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. per il pagamento della somma di 4.978,02 euro. Nel merito domandava il rigetto della opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.

La sentenza

Ebbene, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Brescia ha confermato che, in assenza di prova contraria e, avendo la parte convenuta dimostrato l’avvenuta interruzione del mandato conferito in favore della società di recupero crediti, l’accordo di rateizzazione non fosse più opponibile.

L’opposizione è stata perciò dichiarata infondata.

Cionondimeno, il giudice di primo grado ha disposto la revoca del decreto, tenuto conto dei pagamenti eseguiti dalla debitrice a parziale estinzione del debito, con conseguente condanna di quest’ultima al pagamento del debito residuo.

La redazione giuridica

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