Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica e il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici
La vicenda
A seguito di un grave incidente in itinere verificatosi attraverso la collisione fra l’autovettura guidata dal ricorrente, mentre si recava sul luogo di lavoro, e un autoarticolato di una Società Cooperativa, l’INAIL – che aveva erogato al danneggiato le provvidenze di legge – convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pavia, il Fallimento della società proprietaria dell’autoarticolato, il conducente e la compagnia assicurativa surrogandosi, ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei diritti dell’assicurato in relazione a tutte le somme corrisposte.
Il conducente del mezzo e la compagnia dedussero la corresponsabilità del danneggiato che, in via riconvenzionale, domandò il risarcimento del danno differenziale.
Il Tribunale accertò l’esclusiva responsabilità del conducente del mezzo pesante, condannando i convenuti a pagare in favore del danneggiato il danno differenziale non patrimoniale (Euro 151.000,00 circa, al netto di quanto già pagato dall’assicurazione) e patrimoniale (Euro 322.000,00 circa) in relazione all’invalidità permanente accertata (nella misura del 55%).
In appello, la Corte territoriale, dinanzi alla quale entrambe le parti avevano impugnato la pronuncia di primo grado, dopo aver confermato l’esclusiva responsabilità dell’autocarro e la percentuale di invalidità del danneggiato (oggetto di specifica censura), riformava in punto di danno differenziale patrimoniale, affermando che la decisione del primo giudice era erronea in quanto basata esclusivamente sulle risultanze della CTU e non su un concreto accertamento del decremento reddituale; conseguentemente respingeva anche, in parte qua, la domanda di surroga INAIL.
Il giudizio di legittimità
La vicenda è giunta in Cassazione ed è stata definita dai giudici della Terza Sezione Civile (ordinanza n. 24209/2019), i quali hanno preliminarmente ricordato che per l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa”.
Peraltro, “tale presunzione copre solo l’”an” dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare; situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito.” (Cass. 15737/2018; Cass. 8896/2016 e Cass. 25370/2018).
La decisione
Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva riformato la decisione impugnata assumendo che non vi fosse prova dei redditi esistenti al momento dell’infortunio: tale statuizione contrastava, tuttavia, con le evidenze documentali, in quanto risultavano tempestivamente prodotte le buste paga del danneggiato relative ai mesi antecedenti l’incidente, che la corte d’appello aveva completamente omesso di valutare.
Tali produzioni trovavano, peraltro, riscontro nella documentazione prodotta dall’INAIL.
La corte di Cassazione ha perciò ribadito la regula iuris che pone a carico del danneggiato:
“- per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l’elevata percentuale di invalidità permanente – l’onere di supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata, in quanto il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all’integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, nè tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica (cfr. Cass. 14517/2015): tuttavia, proprio prendendo le mosse da tale affermazione, nel caso in esame era evidente che la motivazione resa dai giudici dell’appello avesse del tutto omesso di esaminare la documentazione prodotta in adempimento dell’onere probatorio posto a carico del danneggiato, giungendo ad una conclusione contraddetta dalle evidenze processuali”.
Il principio di diritto
Per questi motivi, la sentenza impugnata, è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la vicenda, anche alla luce del seguente principio di diritto:
“Ove risulti che la vittima, dopo l’incidente, sia totalmente incapace di attendere ad altre occupazioni, ed abbia dato prova della misura dei redditi percepiti fino alla data dell’incidente, è compito del giudice di merito, ricorrendo alle presunzioni ed al criterio equitativo determinare la sussistenza del danno patrimoniale subito, dando conto in motivazione di un coerente esame delle evidenze processuali”.
La redazione giuridica
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