Lavoratore deceduto in incidente: rendita Inail e azione di surrogazione

0
lavoratore

Nel caso di uccisione di un lavoratore, l’Inail corrisponde ai congiunti che posseggano i requisiti di legge, una rendita che ha lo scopo di indennizzare il pregiudizio derivante dalla perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava alla propria famiglia

Al riguardo la Sesta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 26647/2019) ha affermato che “Nel caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, il valore capitale della rendita costituita dall’INAIL ln favore dei congiunti non può essere defalcata dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti”.

La vicenda

Nel 2001 i familiari della donna (e cioè il marito; la figlia; i genitori e le due sorelle) morta in uno scontro mortale tra tre veicoli, convennero dinanzi al Tribunale di Trani, la compagnia assicurativa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nonché l’assicurazione dell’altra vettura, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni rispettivamente patiti in conseguenza dell’evento.

Nel giudizio intervenne volontariamente l’Inail, esercitando l’azione di surrogazione nei confronti delle due imprese assicuratrici convenute, allegando di aver costituito, in adempimento dei propri obblighi di legge, una rendita in favore del marito e della figlia della vittima.

In primo grado, il Tribunale di Trani rigettò la domanda attorea, ritenendo che il sinistro fosse ascrivibile a colpa esclusiva della vittima.

La Corte d’appello di Bari, adita dai soccombenti, riformò la pronuncia di primo grado e attribuì alla vittima una corresponsabilità del 70%, ed il restante 30%, al veicolo rimasto ignoto; monetizzò, quindi, il danno non patrimoniale patito dai congiunti della vittima in conformità alle suddette percentuali; rigettò, invece, la domanda proposta dal marito e dalla figlia della vittima, sul presupposto che il pregiudizio non patrimoniale da essi sofferto fosse stato compensato dalla rendita ricevuta dall’Inail, di importo eccedente l’ammontare del danno; ed infine, condannò l’impresa designata dal FGVS a rifondere all’Inail il 30% (non della rendita pagata dall’Istituto, ma) del danno non patrimoniale patito dagli attori, così come liquidato nella medesima sentenza.

Il ricorso per Cassazione

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti (marito e figlia della vittima) lamentavano che illegittimamente la Corte d’appello avesse operato la compensatio lucri cum damno tra la rendita ad essi corrisposta dall’Inail in conseguenza della morte della rispettiva moglie e madre, ed il risarcimento del danno non patrimoniale ad essi spettante.

Ebbene il motivo è stato ritenuto fondato, per le ragioni che seguono.

Nel caso di uccisione di un lavoratore, l’Inail corrisponde ai congiunti che posseggano i requisiti di legge una rendita (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 66, n. 4, e art. 85).

Tale rendita è parametrata al reddito del de cuius, e non può superare il 100% della retribuzione del defunto, quale che sia il numero degli aventi diritto; essa, inoltre, cessa se il coniuge superstite contrae nuove nozze; o quando il figlio beneficiario raggiunga il ventunesimo anno di età, ovvero il ventiseiesimo se studente universitario (D.P.R. cit., art. 85).

Tali caratteristiche palesano che la rendita Inail abbia lo scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume “juris et de jure” che essi verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava alla propria famiglia.

La rendita, in altre parole, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio patrimoniale, e non certo un danno non patrimoniale.

Ne consegue che le somme erogate dall’Inail per il suddetto titolo non possono essere defalcate dal credito risarcitorio spettante ai congiunti del lavoratore deceduto a titolo di ristoro del danno non patrimoniale patito – sotto qualsiasi forma – in conseguenza dell’infortunio.

Le Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n. 12566 del 22/05/2018) al riguardo, hanno affermato che la c.d. compensatio lucri cum damno, non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento.

In applicazione di questi principio, i giudici della Sesta Sezione Civile hanno cassato la decisione impugnata con rinvio alla corte d’appello, che in diversa composizione, dovrà riesaminare l’appello proposto dai due ricorrenti facendo applicazione del seguente principio di diritto:

“nel caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, il valore capitale della rendita costituita dall’INAIL ln favore dei congiunti, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 85, non può essere defalcata dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti”.

Il ricorso incidentale dell’Inail

Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Inail lamentava che la propria domanda fosse stata accolta solo nel limite di Euro 91.200 (pari al cumulo del danno morale liquidato al marito ed alla figlia della vittima), nonostante avesse costituito in favore dei superstiti del lavoratore deceduto, rendite del valore capitale complessivo di circa 500.000 Euro.

Deduceva, al riguardo, che la decisione della Corte d’appello fosse totalmente immotivata; che la rendita da essa corrisposta ai congiunti della vittima indennizzava un pregiudizio patrimoniale, e che di conseguenza aveva diritto di surrogarsi nel credito risarcitorio vantato dal danneggiato a titolo di ristoro del danno patrimoniale.

Durante il giudizio di primo grado, tramite consulenza d’ufficio, era stato accertato che marito e figlia della vittima avessero patito, in conseguenza della morte della loro congiunta, un complessivo danno patrimoniale da lucro cessante di Euro 508.395,65, e che pertanto su tale somma l’Inail aveva diritto di surrogarsi, al netto del concorso di colpa accertato dai giudici di merito.

Ebbene anche questo motivo è stato accolto.

Nel giudizio di merito l’Inail aveva formulato una domanda di surrogazione.

La surrogazione per pagamento – chiariscono gli Ermellini – è una successione a titolo particolare del solvens (il surrogante) nel credito vantato dall’accipiens (il surrogato) nei confronti del terzo debitore.

Essa realizza una vicenda circolatoria del credito, in virtù della quale quest’ultimo si trasferisce dal surrogato al surrogante, restando però immutato con tutte le sue caratteristiche: il suo contenuto, i suoi accessori, le eccezioni opponibili.

Il trasferimento del credito, ovviamente, non può che avvenire nei limiti del solutum: presupposto della surrogazione è infatti il pagamento, non la promessa di pagamento, e ciò fa sì che il surrogante si surroga nel credito che ha indennizzato, e non in altri crediti eventualmente e contestualmente vantati dal danneggiato nei confronti del terzo responsabile e nella misura in cui ha pagato; e solo entro questa misura egli acquista il credito di cui fu già titolare il danneggiato.

L’indennizzo al danneggiato

Se il danneggiato ha sofferto un danno patrimoniale ed uno non patrimoniale, e l’assicuratore sociale indennizza il primo, il credito che per effetto della surrogazione muterà soggetto attivo sarà solo quello avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale, e non l’altro. Analogamente, se il danneggiato ha sofferto un danno pari a “100”, e riceva dall’assicuratore sociale “80”, solo entro questa minor somma il credito risarcitorio potrà trasferirsi in capo all’assicuratore sociale.

Da ciò consegue che il contenuto della pretesa surrogatoria dell’assicuratore sociale (sia quando venga invocata ai sensi dell’art. 1916 c.c.; sia quando venga invocata ai sensi del cod. ass., art. 142; sia quando venga invocata ai sensi dell’art. 1203 c.c.) incontra sempre due limiti oggettivi:

a) l’assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacché per l’eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è stato a lui trasferito (Sez. 3, Sentenza n. 4347 del 23/02/2009);

b) l’assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest’ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile.

L’azione di surrogazione

Perché una surrogazione possa avvenire – hanno spiegato gli Ermellini -, è infatti necessario che il surrogato sia creditore del terzo; ma se il terzo non ha causato al surrogato alcun danno, ovvero gliene ha causato uno di entità inferiore all’importo versato dall’assicuratore sociale, per questa parte il credito risarcitorio non esiste e, non esistendo, non può nemmeno essere acquisito dall’assicuratore sociale a titolo di surrogazione (Sez. 3, Sentenza n. 25182 del 03/12/2007).

La sentenza impugnata non aveva fatto corretta applicazione di tali pacifici principi.

Dopo avere accertato che i due ricorrenti avessero sofferto un danno non patrimoniale stimato in Euro 45.600 per ciascuno di essi (al netto della quota di concorso attribuita alla vittima, pari al 70%), aveva accolto la domanda di surrogazione dell’Inail, nel limite di Euro 91.200 complessivi.

Questa statuizione – a giudizio della Suprema Corte – contiene tre errori di diritto.

Il primo errore era consistito nel privare i danneggiati del credito avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale.

Il secondo errore era consistito nell’accogliere la domanda di surrogazione senza previamente stabilire se le parti ricorrenti, in conseguenza della morte della rispettiva moglie e madre, avessero patito un danno patrimoniale da lucro cessante.

Il terzo errore era, infine, consistito nel circoscrivere la surrogazione non già entro il limite del danno patrimoniale civilistico patito dai congiunti della vittima primaria, ma entro il limite dell’ammontare del danno non patrimoniale, che nulla aveva a che vedere con lo scopo ed il contenuto della rendita erogata dall’Inail.

La sentenza è stata pertanto, cassata con rinvio al giudice di merito che, dopo aver stabilito se l’illecito abbia provocato un danno patrimoniale da lucro cessante a marito e figlia, dovrà determinare il suo ammontare, tenuto conto del concorso di colpa della vittima; ed entro tali limiti provvederà ad accogliere la domanda di surrogazione.

La redazione giuridica

Leggi anche:

DANNO BIOLOGICO INFERIORE AL 6%: NESSUNA COPERTURA INAIL

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui