Concorso di colpa e risarcimento del danno non salvano il datore di lavoro

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concorso di colpa

Il concorso di colpa del lavoratore, in caso di infortunio, non esclude la responsabilità penale del datore di lavoro

La Quarta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 42892/2019) ha affermato che non sono pertinenti rispetto alla valutazione richiesta ai sensi dell’art. 131 bis c.p., il concorso di colpa della vittima nella produzione dell’evento e l’intervenuto risarcimento del danno da parte del datore di lavoro.

La vicenda

Il Tribunale di Rovereto aveva prosciolto l’imputato dal reato di lesioni personali colpose, per particolare tenuità del fatto.

Vertendosi in tema di infortunio sul lavoro, avvenuto a seguito di una caduta del dipendente da un passaggio sopraelevato sprovvisto di parapetto fisso, il giudice di merito aveva motivato la pronuncia di non doversi procedere a carico del datore di lavoro, sulla scorta: 1) del concorso causale della vittima (che cadeva per aver indietreggiato, non accorgendosi della apertura del cancello di protezione prospiciente la pedana della piattaforma elevatrice adibita al sollevamento di cose); 2) del permanere di conseguenze invalidanti limitate (8% tabella INAIL); 3) del lieve grado della colpa (la protezione contro la caduta vi era ma non era sufficiente), desumibile anche dalla circostanza dell’ottemperanza all’adeguamento di sicurezza e dell’intervenuto risarcimento.

La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Trento, lamentando l’erronea applicazione dei criteri di valutazione della particolare tenuità del fatto e chiedendo, pertanto, l’annullamento con rinvio, del provvedimento impugnato.

Ebbene il motivo è stato accolto.

La sentenza impugnata non offriva alcuna specifica spiegazione sulla ragione per la quale una lesione grave con conseguenze permanenti, quale quella accertata nel caso di specie, fosse stata qualificata come di “particolare” tenuità, vale a dire dotata di minima e trascurabile offensività in concreto.

In proposito è stato affermato che, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto il giudice di merito è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile.

La decisione

Nel caso di specie, il giudicante, da un lato si era limitato ad evidenziare elementi privi di rilevanza rispetto alla valutazione richiesta ai sensi dell’art. 131 bis c.p., quali il concorso causale della vittima, la sopravvenuta ottemperanza all’adeguamento di sicurezza e l’intervenuto risarcimento del danno; dall’altro, aveva apoditticamente affermato il permanere di conseguenze invalidanti “limitate” e ritenuto “lieve” il grado della colpa, senza adeguatamente spiegare da quali elementi tratti dal caso concreto fossero derivate valutazioni in ordine alla esiguità dell’offesa arrecata alla vittima in conseguenza dell’infortunio sul lavoro.

Per questi motivi, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Rovereto per un nuovo giudizio.

La redazione giuridica

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