Una vera e propria organizzazione criminale stabilmente dedita a procacciare dietro compenso patenti di guida e carte di qualificazione conducenti: la Cassazione ha confermato il sequestro preventivo della patente di guida dell’indagato
La vicenda
Con ordinanza del Tribunale di Bari veniva rigettata la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo della patente di guida del ricorrente, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale.
Oggetto di provvisoria incolpazione era il delitto di cui all’art. 110 c.p., L. n. 475 del 1925, artt. 1 e 2, per avere l’indagato, durante l’esame per l’abilitazione alla guida, indossato una microcamera nascosta, attraverso la quale venivano trasmesse le immagini relative alla schermata del programma adoperato per sostenere l’esame, e un auricolare, mediante il quale venivano a lui suggerite le risposte “vero-falso” dal coindagato, che era in contestuale collegamento audio in cabina di regia.
Nel provvedimento impugnato si leggeva che i fatti in questione si inserivano nell’ambito di un articolato sistema delittuoso, relativo ad un’organizzazione criminale stabilmente dedita a procacciare dietro compenso patenti di guida e carte di qualificazione conducenti, fornendo all’esaminando apparecchiature elettroniche audio-video in grado di trasmettere in tempo reale le immagini della schermata a monitor della propria scheda di esame alla centrale operativa, da cui gli appartenenti al sodalizio suggerivano la sequenza delle risposte esatte.
Il ricorso per Cassazione
Contro la suddetta ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’errore commesso dai giudici di merito per aver ritenuto il documento sequestrato “strettamente collegato da un vincolo pertinenziale al reato commesso, costituendone l’effetto materiale di esso”.
Invero, a detta del ricorrente, tale argomentazione contrastava con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui nella nozione di “cose pertinenti al reato” suscettibili di sequestro preventivo non rientra il “documento” patente di guida, non essendo tale documento collegato da alcuna diretta ed effettiva pertinenzialità con lo scopo cautelare tipico del sequestro preventivo, cioè quello di evitare che la libera disponibilità della cosa possa agevolare la commissione di altri reati.
Il giudice del riesame avrebbe inoltre trascurato la circostanza che ciò che abilita alla guida è l’autorizzazione amministrativa rilasciata dall’autorità competente previa verifica dei requisiti richiesti, per cui, in assenza di un provvedimento prefettizio di revoca della patente, l’indagato anche qualora si fosse messo alla guida di un autoveicolo, sarebbe stato soggetto alle sole sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 180 C.d.S..
La Terza Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 42944/2019) ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La giurisprudenza delle Suprema Corte ha ripetutamente evidenziato l’ampiezza della nozione di cosa pertinente al reato, idonea a comprendere tutte le cose anche indirettamente legate alla fattispecie criminosa.
In tale nozione, rientrano anche gli atti amministrativi che siano il frutto di un’attività delittuosa, in quanto proiezione del reato nel mondo giuridico, e come tali – nel concorso delle altre condizioni richieste dall’art. 321 c.p.p. – passibili di sequestro preventivo.
Coerentemente con questa impostazione, la Corte territoriale, premettendo che l’abilitazione alla guida discende dall’autorizzazione amministrativa e che il documento attesta esclusivamente il conseguimento di tale abilitazione, aveva logicamente sostenuto che nel caso in esame, il reato contestato aveva inciso sulla formazione della predetta autorizzazione amministrativa, rendendo illegittimo l’ottenimento della relativa abilitazione e rendendo, perciò, sottoponibile a sequestro il documento che materialmente la incorpora.
La decisione
In altre parole, il giudice del riesame, aveva ritenuto che il sequestro, pur non incidendo sulla validità e sull’efficacia dell’autorizzazione amministrativa, comportasse comunque la privazione materiale del documento e, quindi, avrebbe influito indirettamente sulla possibilità di guidare veicoli, salvaguardando in tal modo, lo scopo cautelare tipico del sequestro di cui all’art. 321 c.p.p., cioè quello di evitare l’aggravamento delle conseguenze del reato. Senza considera che l’illecito conseguimento della patente di guida può costituire titolo per lo svolgimento di ulteriori esami finalizzati ad ottenere abilitazioni alla guida per mezzi di categoria superiore, nonché rappresentare un rilevante pericolo per l’incolumità degli utenti della strada.
Per tutti questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
La redazione giuridica
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