Assume valenza di domanda giudiziale qualsiasi atto che evidenzi la volontà di esercizio del diritto al compenso da parte del suo titolare e ne faccia pertanto cessare l’inerzia, ricollegandosi per ciò stesso ad esso l’efficacia interruttiva del decorso del termine di prescrizione
La vicenda
La Corte d’Appello di Salerno, in riforma della decisione resa dal giudice di primo grado, aveva rigettato le domande proposte, con distinti ricorsi poi riuniti, da due dottoresse nei confronti della Gestione liquidatoria della USL, ove erano entrambe incaricate a tempo indeterminato del servizio di guardia medica, avente ad oggetto il riconoscimento in loro favore del diritto al compenso di quanto dovuto e non corrisposto per il periodo di esclusione dal Servizio di Emergenza Territoriale cui erano state originariamente adibite protrattosi dal maggio 1993 a giugno 1995, data in cui le stesse erano state poi, richiamate in servizio.
Al riguardo la corte territoriale aveva ritenuto che fosse intervenuta la prescrizione dei vantati crediti a seguito dell’estinzione del giudizio dalle stesse dottoresse originariamente instaurato per il recupero dei medesimi crediti innanzi all’allora Pretore di Eboli nel gennaio del 1997.
L’estinzione era stata conseguente alla mancata riassunzione del medesimo procedimento dopo la pronuncia di annullamento con rinvio della sentenza d’appello del 2007.
Per la cassazione della sentenza le due dottoresse hanno proposto ricorso, affidando l’impugnazione ad un unico motivo: la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale per il quale, nel caso di intervenuta estinzione del giudizio per la mancata riassunzione dello stesso successivamente alla pronunzia di annullamento con rinvio da parte della Corte d’appello, non rileverebbero ai fini dell’interruzione del decorso del termine di prescrizione, gli atti di esercizio del diritto oggetto dell’originario giudizio, quali quelli implicanti la riproposizione, in relazione a quel diritto, di una ulteriore domanda in sede di giudizio di cognizione (conservativo o esecutivo) posti in essere al di fuori dell’originario giudizio.
Ebbene il ricorso è stato accolto (Cassazione Lavoro, ordinanza n. 151/2020).
Leggendo il disposto dell’art. 2943 c.c., secondo cui la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio sia questo di cognizione, ovvero conservativo o esecutivo ovvero dalla domanda proposta nel corso di un giudizio, se ne ricava che “assume valenza di domanda giudiziale qualsiasi atto che evidenzi la volontà di esercizio del diritto da parte del suo titolare e ne faccia pertanto cessare l’inerzia, ricollegandosi per ciò stesso ad esso l’efficacia interruttiva del decorso del termine prescrizionale, ipotesi che nella specie – a giudizio degli Ermellini – era ravvisabile se non altro in relazione all’instaurazione da parte delle istanti di un procedimento di esecuzione relativo ad una quota del credito in questione; esecuzione autorizzata nel corso del giudizio di appello dal Tribunale di Salerno con ordinanza del 1999 ed esauritasi con l’emanazione delle ordinanze di assegnazione rispettivamente in data 29.5.2000 e 16.6.2000 e, dunque, entro i dieci anni che precedono la riproposizione della domanda giudiziale innanzi al Tribunale di Salerno intervenuta nel giugno del 2009”.
Per queste ragioni il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, per un nuovo esame.
La redazione giuridica
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