Confermata la condanna di due minorenni, accusati di danneggiamento e imbrattamento di un box, che contestavano l’applicazione dell’aggravante della cosa esposta a pubblica fede
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6384/2020 si è pronunciata sul ricorso presentato, per mezzo del loro difensore, da due giovani condannati dal Tribunale dei Minorenni per il reato continuato di danneggiamento aggravato e imbrattamento di un box, con sentenza confermata anche in sede di appello.
I ragazzi, tra gli altri motivi, eccepivano davanti alla Suprema Corte che la contestazione di aver danneggiato cose di cui al n. 7 dell’art. 625, cod.pen. fosse erroneamente applicata poiché la stessa parte offesa, dinanzi ai Carabinieri, aveva dichiarato di essere in casa quando udì il frastuono della rottura del vetro.
I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, ritenendo il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e non proponibile in Cassazione.
Nello specifico, la difesa sosteneva la non configurabilità dell’aggravante dell’avere commesso il danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede, atteso che la configurazione di tale aggravante è esclusa dalla presenza della persona offesa in casa, al momento del fatto. Inoltre, aggiungeva che, in assenza di tale aggravante, il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Per la Cassazione, invece, la Corte di appello aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto richiamato anche dal ricorrente, in forza del quale “integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato perché commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poiché al suo interno non è presente il titolare, considerato che la “ratio” della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all’altrui senso di onestà e rispetto”.
Il Giudice di secondo grado aveva ritenuto sussistente l’aggravante osservando che la persona offesa al momento dei fatti fosse dentro casa e, perciò, non potesse essere contemporaneamente dentro il box che, pertanto, era incustodito ed esposto alla pubblica fede.
La redazione giuridica
Leggi anche:
FURTO DI OGGETTI LASCIATI NELL’AUTOMOBILE: SONO BENI ESPOSTI A PUBBLICA FEDE?





