Il Supremo Collegio ha cassato la decisione con la quale il giudice dell’appello aveva liquidato in favore della parte vittoriosa anche le spese di lite relative al primo grado di giudizio, nel quale era rimasta contumace
La vicenda
La Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda di risoluzione di un contratto di affitto di azienda per inadempimento, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di lite dell’appellante anche per il primo grado in cui quegli era restato contumace.
La pronuncia è stata impugnata con ricorso per Cassazione per violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la corte di appello liquidato le spese di primo grado a favore della parte in quella sede contumace.
Il motivo è stato accolto perché manifestamente fondato, alla stregua dei principi generali dell’ordinamento, come di recente ribaditi da Cass. 26/06/2018, n. 16786 (che riprende peraltro Cass. 09/11/1982, n. 5897, preceduta a sua volta da Cass. 20/06/1977, n. 2598, nonchè – in generale quanto alla illegittimità della condanna alle spese in favore del contumace – da Cass. 14/10/1969, n. 3323), per i quali “la statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell’art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere”.
La decisione
Nessun rilievo è stato attribuito al fatto che la contumacia in primo grado fosse stata o potesse essere stata involontaria: “tanto non toglie – hanno affermato gli Ermellini – che, volontariamente o meno, egli non abbia espletato attività difensiva di alcun tipo in primo grado, per la quale quindi non può essere remunerato”.
Il ricorso è stato quindi, accolto, e la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio (Corte di Cassazione, Sesta Sezione n. 5465/2020).
La redazione giuridica
Leggi anche:
SPESE DI GIUDIZIO: COME INDIVIDUARE LA PARTE MAGGIORMENTE SOCCOMBENTE?





