In caso di attraversamento di un incrocio con semaforo rosso, ciò che rileva è la prova, nel rilievo fotografico, della posizione dell’autovettura all’atto del superamento della linea di arresto

L’attraversamento con semaforo rosso

Un automobilista aveva proposto opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Massa, avverso il verbale di accertamento elevato a suo carico dal Comando di Polizia Municipale, in ordine alla violazione di cui all’art. 146 comma 3 D.Lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada), per avere attraversato un incrocio, alla guida della sua autovettura, nonostante il semaforo rosso.

Ad avviso del ricorrente il verbale impugnato era illegittimo sia per la inadeguata indicazione dei motivi volti a giustificare la contestazione differita, sia per la mancata presenza di agenti per verificare la corretta valutazione della violazione al codice della strada.

All’esito del giudizio di primo grado, il giudice di pace accoglieva l’opposizione, con conseguente annullamento del verbale impugnato per insufficienza di prova circa la responsabilità dell’opponente, in quanto i documenti fotografici prodotti non consentivano di individuare con certezza il numero di targa dell’autovettura oggetto di accertamento.

Il Comune proponeva appello, lamentando il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il giudice di prime cure, per aver accolto l’opposizione sotto un diverso profilo di nullità del verbale, quale quello della impossibile identificazione del mezzo, mai dedotto dall’opponente.

Ebbene, il Tribunale di Massa (sentenza n. 437/2018) ha accolto il ricorso perché fondato.

Come è noto, l’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dai motivi fatti valere con l’opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d’ufficio vizi dell’atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall’opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15333 del 21/07/2005).

Di tali principi non aveva fatto corretta applicazione il giudice di pace che aveva annullato il verbale per insufficiente prova della responsabilità contestata all’opponente, non consentendo i documenti fotografici prodotti di individuare con certezza il numero di targa dell’autovettura oggetto di accertamento, mentre l’opponente si era lamentato – nel ricorso introduttivo – dell’omessa indicazione nel verbale dei motivi di contestazione differita dell’infrazione, della mancata presenza degli agenti accertatori sul posto, al momento dei fatti, ritenendone la presenza un requisito di validità del verbale di accertamento della violazione al codice della strada e di irrogazione della sanzione amministrativa stessa, e della non conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste.

Violazione dell’art. 146 comma 3 C.d.S.: attraversamento incrocio con luce semaforica rossa e contestazione differita

Per effetto della nuova disciplina contenuta nell’art. 201, comma 1-ter, del medesimo codice (introdotto dall’art. 4, comma 1, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in legge 01 agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata “T- red”), ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21605 del 19/10/2011).

L’accertamento relativo alla violazione dell’art. 146 comma 3 C.d.S. effettuato attraverso l’apparecchiatura elettronica è, dunque, valido laddove ricorrano le seguenti condizioni: “l’apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione, la data e l’ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso.

Dunque, ciò che rileva è la prova nel rilievo fotografico della posizione dell’autovettura all’atto del superamento della linea di arresto, con la lanterna proiettante la luce rossa, e la seconda fotografia scattata più o meno al centro dell’incrocio.

Ebbene, nel caso in esame, la documentazione prodotta in giudizio aveva dimostrato che il veicolo condotto dal ricorrente ebbe ad iniziare l’attraversamento con il semaforo rosso. Tanto era stato confermato dai dati cronometrici registrati dall’apparecchiatura, dai quali si evinceva che, con la luce rossa del semaforo già accesa, alle ore 10:22:20 l’autovettura si trovava ancora con le due ruote anteriori poste sopra la striscia bianca orizzontale di arresto, per poi impegnare l’incrocio e superarlo nei quindici decimi di secondo successivi, giungendo nel lato opposto alle ore 10:22:22.

Difatti, la strumentazione FTR era entrata in funzione con 3/10 di secondo di ritardo dall’inizio della fase di rosso, nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto di omologazione.

Per queste ragioni il Tribunale di Massa ha accolto l’impugnazione, confermando il verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale e delle sanzioni ivi irrogate alla parte ricorrente.

La redazione giuridica

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