Le strade urbane di scorrimento, sulle quali possono essere installati dispositivi per il controllo della velocità a distanza, previa individuazione del prefetto, sono definite dell’art. 2, comma 3, C.d.S.
La vicenda
Il Tribunale di Prato aveva confermato la sentenza del Giudice di pace di rigetto dell’opposizione proposta da un conducente avverso il verbale di contestazione della violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 8, avvenuta mediante controllo elettronico della velocità.
Il Tribunale aveva ritenuto legittimo il rilievo della violazione a mezzo di autovelox, e la conseguente contestazione differita, ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, sul presupposto che il tratto di strada ove era avvenuto l’accertamento, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, presentava proprio le caratteristiche di strada urbana di scorrimento indicate dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 3, lett. d).
La vicenda è così giunta in Cassazione. Ad avviso del ricorrente il giudice dell’appello aveva errato nel qualificare come strada urbana di scorrimento anche quella in cui manchino la corsia riservata ai mezzi pubblici, la banchina con marciapiede e le intersezioni a raso semaforizzate, essendo sufficienti la presenza di due carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile.
Il Tribunale aveva, infatti, affermato l’irrilevanza della mancanza degli ulteriori elementi strutturali rispetto alla presenza delle carreggiate dotate di almeno due corsie, separate da spartitraffico.
Il riferimento normativo
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, conv. con modif. dalla L. n. 168 del 2002, recante Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, all’art. 4, prevede che: “1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 2, lett. A e comma 8, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, del medesimo D.Lgs., secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’art. 2, comma 2, lett. C e D, del citato D.Lgs., ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell’elenco delle strade di cui al precedente periodo”.
Il D.Lgs. 30 aprile 1992 (Nuovo C.d.S.) all’art. 2, rubricato “Definizione e classificazione delle strade” prevede, invece, al comma 2 che: “Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A – Autostrade; B – Strade extraurbane principali; C – Strade extraurbane secondarie; D Strade urbane di scorrimento; E – Strade urbane di quartiere; F – Strade locali. F-bis. Itinerari ciclo pedonali. 3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime: (…) D – Strada Urbana Di Scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (…)”.
Decisivo è stato poi, l’intervento legislativo attuato nel 2002, con il quale legislatore ha inserito le strade urbane di scorrimento di cui all’art. 2 C.d.S., comma 2, lett. D, nel novero dei percorsi sui quali è ammesso l’uso dei dispositivi di controllo a distanza della velocità (autostrade e strade extraurbane).
Si è trattato di un inserimento non automatico, posto che il legislatore ha affidato al prefetto il compito di selezionare, tra le strade urbane di scorrimento, quelle in cui si rende necessario il controllo a distanza della velocità, ed ha previsto che la selezione debba avvenire sulla base della valutazione degli elementi espressamente indicati nel D.L. n. 121 del 2002, art. 4, vale a dire il tasso di incidentalità e le condizioni strutturali, plano-altimetriche ed il traffico della strada, condizioni che devono essere tali da rendere non possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti dei soggetti controllati.
Più in particolare, l’art. 2 C.d.S comma 3, lett. d), definisce la strada urbana di scorrimento come “a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata destra e marciapiede, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.
La decisione
Come è agevole intuire, il dato testuale circoscrive chiaramente gli elementi “eventuali” alla corsia riservata ai mezzi pubblici ed alle intersezioni a raso semaforizzare, mentre impone la presenza della banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, i quali costituiscono perciò elementi strutturali necessari della strada urbana di scorrimento, ovvero i requisiti minimi, anche ai fini della adozione del provvedimento amministrativo previsto dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4.
Trattandosi, dunque, di interpretare una norma classificatoria – tale essendo l’art. 2 C.d.S., comma 3, lett. d), una lettura che disattendesse il dato letterale si risolverebbe in interpretatio abrogans.
Per queste ragioni, la Suprema Corte (Seconda Sezione Civile, n. 8635/2020) ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Prato, nella persona di diverso magistrato, per un nuovo esame.
Avv. Sabrina Caporale
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