CTU, compensi al terzo incaricato vanno distinti da spese vive

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contraddittorio col ctu

Accolto il ricorso di un CTU che si era visto riconoscere un compenso inferiore a quanto richiesto per il mancato rimborso di due fatture relative a spese vive

Con l’ordinanza n. 10949/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un CTU (Consulente tecnico d’ufficio) contro la decisione del Tribunale che rigettava la sua opposizione al provvedimento del P.M. presso il medesimo Tribunale con il quale era stato liquidato, in misura inferiore a quanto richiesto, il compenso dovuto a fronte dell’attività peritale da lui svolta su incarico della Procura della Repubblica.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente lamentava che il giudice di merito avesse errato nel non riconoscergli il rimborso di due fatture relative a spese vive anticipate per lo svolgimento dell’incarico. Nello specifico, a suo giudizio, il Tribunale aveva ritenuto, sbagliando, che le fatture di si riferissero a compensi per l’opera di terzi, escludendo il riconoscimento delle somme indicate in assenza di specifica e preventiva autorizzazione dell’Ufficio ad avvalersi dell’opera di terzi.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto fondate le doglianze proposte, accogliendo il ricorso in quanto fondato.

Il provvedimento impugnato, in effetti, non affrontava in alcun modo il punto nodale della questione, rappresentato dall’accertamento della natura delle spese documentate dalle due fatture oggetto della controversia. Il solo passaggio motivazionale che si rinveniva sul punto era l’affermazione secondo cui la normativa vigente in materia (art.56 del D.P.R. n.115/2002) ammette il rimborso delle spese relative all’attività di terzi, incaricati dall’ausiliario dello svolgimento di attività strumentali rispetto ai quesiti posti con l’incarico peritale, nei limiti delle tabelle del medesimo testo normativo e previa specifica autorizzazione dell’Ufficio ad avvalersi dell’opera di detti terzi.

Tale affermazione – osservano dal Palazzaccio – presuppone il preventivo accertamento che nel caso specifico si discuta di compensi riconosciuti dal CTU a terzi coadiutori, e non invece di rimborso di spese vive anticipate dal perito in relazione all’incarico conferitogli.

Per la Cassazione, il Giudice di merito avrebbe quindi dovuto indicare in base a quali elementi avesse ritenuto di configurare le spese di cui si discute come compensi a terzi, escludendo che si trattasse di spese vive. La mancanza di tale essenziale passaggio logico rendeva la motivazione meramente apparente e si risolveva in una erronea applicazione della norma, poiché l’art.56 del D.P.R. n.115/2002 si riferisce solo ad una categoria (i compensi ai terzi coadiutori) e non all’altra (le spese vive anticipate dal perito per lo svolgimento dell’incarico).

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