La relazione dell’educatore del Comune non è assimilabile a una relazione di CTU; pertanto è possibile utilizzarla ai fini dell’affidamento esclusivo dei figli alla madre, nonostante l’intervenuto allontanamento dell’esperto, nominato dal padre, durante il periodo di monitoraggio del nucleo familiare

Il Tribunale di Milano, pronunciata la separazione personale dei coniugi, disponeva l’affidamento delle figlie minori al Comune di Milano, limitando la responsabilità genitoriale alle decisioni di maggior interesse per le figlie, che sarebbero state invece, assunte dall’Ente affidatario sentiti i genitori.

Il Tribunale disponeva inoltre il collocamento delle minori presso la madre, riservando all’ente affidatario, previo monitoraggio dell’adeguatezza della misura, di valutare la necessità di una diversa soluzione abitativa, con incarico all’ente medesimo di avviare o proseguire interventi di supporto socio-educativo o psicologico-psichiatrico per minori e genitori, a sostegno della genitorialità.

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione impugnata, confermava l’affidamento delle figlie alla madre collocataria con limitazione all’esercizio della responsabilità genitoriale; modificava il rapporto tra padre e figlie, regolamentando diversamente il relativo regime di visita e incaricava gli operatori del Comune di Milano di monitorare la situazione delle minori con possibilità di intervenire a limitazione o ad ampliamento degli incontri tra minori, padre e nonni paterni.

Il ricorso per Cassazione

Contro tale decisione, quest’ultimo proponeva ricorso per Cassazione, lamentando tra gli altri motivi, l’illegittimità delle relazioni dell’ente affidatario sui rapporti con le figlie, perchè formatesi dopo l’estromissione del consulente di parte, psicologo, da egli incaricato, che assisteva agli incontri dell’educatrice del Comune, i quali avvenivano presso l’abitazione dei nonni, con conseguente lesione del contraddittorio.

Ma la Corte di Cassazione (Prima Sezione, sentenza n. 1191/2020) ha rigettato il ricorso perché infondato. La relazione di una educatrice del Comune al quale siano stati affidati i figli minori in un giudizio di separazione personale tra coniugi – ha chiarito il Supremo Collegio – non integra una relazione di consulenza tecnica di ufficio ed al suo svolgimento non si applica la disciplina della partecipazione alle operazioni peritali del consulente tecnico di parte.

La presenza pertanto di un esperto al quale uno o entrambi i genitori, in un giudizio di separazione personale tra coniugi, abbiano affidato l’incarico di seguire gli incontri periodici tra educatrice della struttura pubblica affidataria dei minori, genitori e parenti, in un quadro di sostegno dei nuclei familiari a rischio, L. n. 149 del 2001, ex art. 1, comma 3, di modifica della L. n. 183 del 1984, non equivale alla partecipazione di un consulente tecnico di parte nell’ambito di operazioni peritali demandate ad un consulente di ufficio.

La decisione

L’intervenuto allontanamento dell’esperto nominato dai genitori non si pone quindi in contrasto con il principio del contraddittorio non potendosi assimilare la descritta situazione allo svolgimento di una c.t.u. alle cui operazioni partecipi un consulente della parte.

Resta fermo, in ogni caso il principio, che l’eventuale nullità di una consulenza tecnica di ufficio derivante dalla mancata partecipazione a dette operazioni del consulente di parte ha carattere relativo e, conseguentemente, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva al deposito della relazione (Cass. 20/02/2003 n. 2589). Ebbene, nel caso di specie, non vi era stata alcuna eccezione al riguardo; per queste ragioni, rigettati anche gli altri motivi di censura, la Cassazione ha confermato la pronuncia di merito.

La redazione giuridica

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