L’assicuratore del vettore è obbligata al risarcimento del terzo trasportato soltanto quando il vettore medesimo sia responsabile del sinistro almeno in parte
La vicenda
L’attore aveva chiesto, stante la propria qualità di terzo trasportato al momento dell’incidente a bordo di una vettura, la condanna della compagnia assicuratrice convenuta al pagamento in proprio favore della complessiva somma di 4.279,65 euro, oltre al danno accessorio relativo ai compensi professionali per la fase stragiudiziale.
L’uomo aveva riferito di trovarsi a bordo della suddetta vettura quando veniva coinvolta in un incidente stradale occorso per esclusiva colpa e responsabilità del conducente del veicolo antagonista, che perdendo il controllo del mezzo in fase di sorpasso, urtava sulla parte anteriore laterale sinistra della loro auto, la quale, a sua volta, per l’urto cozzava contro il guardrail di destra, poi con lo spigolo posteriore sinistro di un camion che la precedeva e quindi contro il guard rail di sinistra.
Il terzo trasportato lamentava di aver riportato lesioni personali per le quali agiva dinanzi al Giudice di Pace di Taranto (Seconda Sezione Civile, sentenza n. 905/2020).
Ebbene, il giudicante ha ritenuto applicabile al caso in questione, il principio esposto dalla Cassazione con la sentenza n. 4147/2019 e n. 14388/2019 secondo cui l’assicurazione del vettore è obbligata al risarcimento del trasportato soltanto quando il vettore medesimo sia responsabile del sinistro almeno in parte.
Invero, la Suprema Corte con la sentenza n. 4147/2019 ha avuto occasione di pronunciarsi particolarmente sulla richiesta di condanna della compagnia assicuratrice del vettore al pagamento dei danni patiti dal trasportato pur in assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al suo assicurato. In proposito i giudici di legittimità hanno proposto un’interpretazione più contenitiva: l’agevolazione probatoria, innegabilmente riconosciuta al trasportato dall’art. 141 Codice Assicurazioni, ha soltanto carattere processuale e non anche sostanziale: prima infatti si deve verificare che il vettore abbia, almeno in parte, concorso a causare il sinistro (e l’onere probatorio incombe in capo all’impresa del vettore, la quale è esonerata dal pagamento soltanto se prova che la responsabilità del sinistro è esclusivamente ascrivibile o se interviene l’assicurazione di un altro dei veicoli coinvolti dichiarando l’esclusiva responsabilità del proprio assicurato); una volta passato il filtro sull’an, necessario per estromettere dall’operatività dell’art. 141 Cod. Ass.ni, quelle fattispecie nelle quali causa del sinistro sia esclusivamente il caso fortuito, il legislatore favorisce sì il danneggiato/trasportato, consentendogli di rivolgere le proprie richieste risarcitorie all’impresa del vettore, non richiedendogli di provare (anche) le modalità di accadimento del sinistro né la misura della corresponsabilità, potendosi limitare a provare l’esistenza del sinistro e i danni da esso derivati.
L’art. 141 Cod. Ass.ni e l’interpretazione della Cassazione
La Cassazione ha, perciò, affermato che l’art. 141 Cod. Ass.ni, va interpretato in senso letterale senza possibilità di estensione analogica e, pertanto, solo il trasportato ne potrà beneficiare, sempreché alleghi e provi di aver subito un danno in conseguenza di uno scontro tra veicoli o natanti e che viaggiava in essi come trasportato, mentre all’assicuratore del vettore incomberà l’onere di provare il caso fortuito, come ad esempio l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista e cioè quello dove non viaggiava il trasportato danneggiato.
Nel caso di specie, la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta esclusivamente a colpa e responsabilità del conducente del veicolo antagonista, che aveva perso il controllo in fase di sorpasso e urtava sulla parte anteriore laterale sinistra della vettura ove viaggiava il ricorrente.
Il conducente del veicolo a bordo del quale l’attore viaggiava quale terzo trasportato, risultava dunque, nell’occorso assolutamente estraneo alla causazione del sinistro. Di conseguenza – postulando l’azione conferita dall’art. 141 Cod. Ass.ni al terzo trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore l’accertamento della corresponsabilità del vettore – la domanda attorea è stata dichiarata inammissibile
Avv. Sabrina Caporale
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