Nel sinistro stradale provocato per mancata delimitazione del cantiere non rileva il comportamento imprudente del conducente
In tema di responsabilità pe omicidio colposo stradale in caso in cui il sinistro abbia origine dall’assenza delle misure di sicurezza stradali per segnalare e delimitare i cantieri “nessuna efficacia causale può essere attribuita alla imprudente velocità tenuta dalla parte offesa, nel caso in cui tale condotta sia da ricondurre proprio alla mancanza delle suddette cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente”.
Così la Corte di Cassazione (Sez. IV Penale, sentenza n. 29291 del 26 giugno 2018) che si è pronunziata sull’impugnazione della sentenza resa dalla Corte d’Appello di Napoli.
La Corte napoletana confermava la decisione di prime cure con la quale l’imputato, in qualità di legale rappresentante e di responsabile della sicurezza di una ditta, veniva condannato per il delitto di omicidio colposo a causa della violazione del codice stradale e delle norme in materia di sicurezza dei cantieri mobili.
Nella specie il sinistro veniva materialmente causato dalla condotta di un terzo, anch’esso rinviato a giudizio, che conducendo la propria autovettura nei pressi del cantiere della ditta si scontrava con l’auto della persona offesa poi deceduta.
L’imputato propone ricorso per Cassazione contro la sentenza di merito deducendo la mancanza di motivazione dei Giudici in relazione all’incidenza causale delle presenza di un cantiere al centro della careggiata rispetto all’incidente mortale verificatosi.
Nello specifico il ricorrente lamenta che in considerazione del divieto di sorpasso presente nel tratto di strada interessato non poteva affermarsi che al segnalazione della presenza del cantiere avrebbe evitato l’evento.
La Cassazione ritiene il ricorso infondato.
Nella decisione di merito, vi è una motivazione logica e congrua circa la sussistenza di più fatti colposi causativi del sinistro attribuibili a diversi soggetti in relazione alla velocità, alla condotta e alla guida del conducente rispetto alle misure di sicurezza del cantiere.
Tale motivazione è in linea con le svariate argomentazioni della giurisprudenza di legittimità in materia.
Infatti, osservano gli Ermellini, in tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale la circostanza aggravante delle violazione delle normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile anche «nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase delle circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada».
Sottolinea infine la Cassazione che in caso di incidente originato dall’assenza di misure di sicurezza stradale per segnalare o delimitare dei cantieri «nessuna efficacia causale può essere attribuita alla imprudente velocità tenuta dalla parte offesa, nel casi in cui tale condotta sia da ricondurre proprio alla mancanza delle suddette cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente».
La Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avv. Emanuela Foligno
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