Epatopatia contratta sul lavoro: medico cita a giudizio la struttura

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Gli obblighi del datore di lavoro non si riferiscono solo alle attrezzature e ai macchinari, ma si estendono alla fase dinamica dell’espletamento del lavoro ed all’ambiente lavorativo (Cassazione Civile, sez. lav., sentenza n. 26512 del 20 novembre 2020)

Un Medico specialista in Ginecologia e Ostetricia cita a giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma l’Azienda Universitaria al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità per la epatopatia cronica attiva HCV correlata, contratta durante lo svolgimento del proprio lavoro.

Nello specifico il Professore sostiene che la sua patologia sarebbe stata conseguenza della mancata predisposizione, da parte della datrice di lavoro, delle misure di sicurezza idonee ad evitare che il contagio si verificasse, con conseguente responsabilità della medesima per i danni lamentati, ai sensi dell’art. 2087 c.c..

Il Tribunale di Roma respinge le domande e la decisione viene impugnata.

La Corte di Appello di Roma, invece, dichiara la responsabilità – ai sensi dell’art. 2087 c.c. – dell’Università con riferimento al contagio per epatopatia cronica attiva HCV correlata e la condanna al pagamento della somma di euro 80.000,00.

La Corte territoriale ha osservato che “è circostanza pacifica e comunque provata documentalmente che” il Medico si sia visto riconoscere la causa di servizio per l’epatopatia cronica attiva HCV correlata …..(..)..Dalla lettura del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio si evince che la epatopatia cronica attiva HCV correlata doveva ritenersi dipendente da causa di servizio in quanto dalla relazione dell’Amministrazione e dalla documentazione in atti risultava provato il nesso eziologico tra l’infermità e l’attività di servizio prestata e che, comunque, gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza eziopatogenetica con l’insorgenza e l’evoluzione dell’evento morboso. Inoltre, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dell’Università le allegazioni relative alle attività svolte dall’appellante durante tutta la durata del rapporto di lavoro, in relazione alle quali egli ha contratto la malattia in oggetto…. tali allegazioni (l’essere stato “continuamente esposto al rischio di contagio, derivante, a titolo d’esempio, dalla manipolazione di sangue ed altro materiale di natura biologica, dall’utilizzo degli strumenti tipici della sua attività, dal contatto coi pazienti, dalla permanenza in ambienti non sterilizzati a dovere, ecc.”) non sono generiche atteso che nel caso in esame non si discute di un evento traumatico violento, ma bensì di una infezione virale che può essere trasmessa secondo differenti modalità. Ne consegue che è il datore di lavoro a dovere dimostrare di avere adottato tutte le misure di sicurezza atte ad eliminare ogni pericolo di danno; al contrario, l’Università si è limitata ad eccepire la genericità delle allegazioni del Medico senza provare di avere posto in essere tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio in oggetto, con particolare riferimento alla totale sterilizzazione degli ambienti di lavoro e senza nemmeno contestare il nesso eziologico accertato in sede di riconoscimento della causa di servizio”.

L’università ricorre in Cassazione lamentando illogicità e contraddittorietà della decisione d’appello nell’aver ritenuto che non fossero state predisposte adeguate misure di sicurezza senza tenere in considerazione la particolarità del lavoro svolto dal Medico e per errata valutazione dell’onere probatorio.

Lamenta, inoltre, la prescrizione del diritto del Medico considerato che lo stesso veniva a conoscenza della patologia prima dell’anno 2001 mentre il ricorso di primo grado veniva notificato nel settembre 2010.

Gli Ermellini preliminarmente esaminano l’eccezione di prescrizione sollevata e la ritengono infondata.

Correttamente la Corte territoriale ha accertato che il termine prescrizionale non è decorso in quanto il Medico ha avuto piena contezza della patologia in data 7.6.2001, come risulta dalla documentazione della sesta Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Roma nel verbale del 25.10.2002, e il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato il 17.9.2010.

Ciò posto, anche il primo motivo di impugnazione non viene ritenuto fondato.

La responsabilità datoriale per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c.

Conseguentemente, nel caso di attività lavorativa peculiare, come quella di Medico, a causa del rischio di contagio che può derivare dalla “manipolazione del sangue ed altro materiale di natura biologica” e dal “contatto continuo con i pazienti”, la responsabilità del datore di lavoro-imprenditore ai sensi dell’art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva e tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.

Quindi, il datore non deve limitarsi a porre in essere le misure di sicurezza ritenute necessarie, ma deve controllarne la puntuale osservazione.

Infatti, gli obblighi del datore di lavoro che scaturiscono dall’art. 2087 c.c.  non si riferiscono solo alle attrezzature e ai macchinari, ma si estendono alla fase dinamica dell’espletamento del lavoro ed all’ambiente lavorativo.

La suddetta interpretazione della norma codicistica, ormai pacifica, è giustificata anche dal rilievo costituzionale del diritto alla salute e dai principi di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto contrattuale.

L’onere della prova gravava sul datore che doveva dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno derivato al Ginecologo attraverso l’adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche.

I Giudici di merito, correttamente hanno ravvisato la violazione delle cautele antinfortunistiche.

La Corte  d’Appello di Roma, inoltre, ha giustamente osservato che l’autonomia dei due istituti della causa di servizio e della malattia professionale non esclude che nella pratica si possa realizzare “una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia con l’attività lavorativa, sia ai fini dell’equo indennizzo che della malattia professionale, sicchè le circostanze di fatto accertate al fine di uno dei benefici non possono essere ignorate dal giudice di merito ai fini dell’altro”.

Dalla lettura del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio si evince che “la epatopatia cronica attiva HCV correlata doveva ritenersi dipendente da causa di servizio in quanto dalla relazione dell’Amministrazione e dalla documentazione in atti risultava provato il nesso eziologico tra l’infermità e l’attività di servizio prestata dal Medico e che, comunque, gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza eziopatogenetica con l’insorgenza e l’evoluzione dell’evento morboso.”

In conclusione, la Suprema Corte rigetta integralmente il ricorso e condanna l’Università al pagamento delle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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