Respinto il ricorso di un uomo che chiedeva l’indennizzo per il danno biologico da malattia professionale contestando il recepimento delle conclusioni della CTU disposta in appello
Sulla base della nuova configurazione del vizio motivazionale, secondo la disposizione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. – introdotta dall’art. 54 d. I. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134 – la parte che censuri la decisione in ordine ai profili di recepimento delle conclusioni della CTU non può più riferirsi alle deficienze argomentative in punto di condivisione degli argomenti del consulente ma deve denunciare la circostanza che quel recepimento, sulla base delle modalità con cui si sia svolto, si sia tradotto nell’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti”. Lo ha ribadito la Cassazione nell’ordinanza n. 28692/2020 pronunciandosi sul ricorso di un uomo contro la decisione con cui la Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto la sua richiesta di condanna dell’INAIL al pagamento dell’indennizzo per il danno biologico da malattia professionale (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) denunciata il 26.9.2006;
Il Collegio distrettuale, in particolare, aderendo alle conclusioni del c.t.u. nominato in appello, aveva ritenuto “più affidabile l’esame audiometrico del 24.1.2007 in quanto basato sulle stimolazioni uditive inviate per via ossea (senza la collaborazione attiva dell’esaminato)”, rispetto all’esame svolto il 4.8.2006 per via aerea (che aveva rivelato un deficit uditivo corrispondente ad un danno biologico del 17%), ed aveva quantificato la menomazione dell’integrità psicofisica come pari al 2%.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, che la Corte di merito avesse recepito solo in parte le valutazioni del c.t.u. dalla stessa nominato, omettendo di considerare la necessità, prospettata dal medesimo consulente, di analisi del tracciato audiometrico dell’esame eseguito il 24.1.2007, la cui interpretazione avrebbe potuto condurre ad un risultato diverso.
Più specificamente il Giudice di secondo grado avrebbe “omesso di esaminare le ragioni medico legali illustrate nella consulenza tecnica d’ufficio che richiedevano per diritto difensivo il tracciato audiometrico… e che, ove esaminate e correttamente valutate, avrebbero potuto condurre certamente ad un risultato diverso”.
I Giudici Ermellini, tuttavia, non hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, ritenendole inammissibili. Nel caso, in esame, infatti, non era in alcun modo argomentato l’assunto di decisività del tracciato audiometrico non acquisito e non esaminato né veniva in alcun modo denunciata qualche violazione del diritto di difesa idonea a determinare la nullità del processo e della sentenza.
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