Danno morale: evoluzione storica e metamorfosi – Parte II e conclusioni

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Segue dalla Parte prima (Danno morale: evoluzione storica e metamorfosi)

Un punto fermo nella storia del danno alla persona degli ultimi vent’ anni, come detto, è l’abbandono della figura del danno in re ipsa. Recentemente la Suprema Corte ha affermato “il danno morale deve essere allegato e provato specificatamente, anche a mezzo di presunzioni, che non si traducano in automatismi” (Cass., 8 aprile 2020, n. 7753, Cass., 11 novembre 2019, n. 28992).

Ad oggi, senz’altro non può dirsi risolto il problema delle Tabelle milanesi, o del loro superamento per effetto del nuovo testo legislativo.

Quello che è certo è l’esclusione di un ritorno al passato ove il danno morale era riconosciuto in forza di un automatismo, laddove stabilito l’ammontare del danno biologico.

Ragionando nel senso che al danno morale debba essere attribuita una autonomia da ogni altra posta di danno non patrimoniale, deve comunque essere liquidato secondo specifiche regole.

Le Tabelle milanesi sono nate da una sorta di compromesso; la modifica dell’art. 138 c. ass. nega invece questo presupposto e attribuisce al danno morale una secca autonomia, anche sul piano della liquidazione.

E’ ben vero che la Suprema Corte pare abbia inaugurato (con le decisioni di S. Martino 2019), un filone che propende al distacco dell’onnicomprensività all’interno della categoria del danno non patrimoniale, che, prima di essere analizzato, soprattutto nell’aspetto liquidatorio, deve consolidarsi.

Preso atto che nelle Tabelle milanesi è compreso il danno morale, vi sono state in questi mesi decisioni di merito che, pur attingendo alle dette tabelle, hanno scorporato il danno morale, motivandone (chi bene, chi male) il mancato riconoscimento.

Vi sono state, invero, immediatamente dopo la decisione della Cassazione, che prima facie, bacchettava il sistema milanese, svariate decisioni di merito che hanno liquidato il danno non patrimoniale utilizzando il sistema romano motivando che il danno morale non deve essere ricompreso nel punto base.

Nei mesi a seguire, tale aspetto pare essere tornato ad una situazione di equilibrio registrandosi nelle decisioni di merito specifiche motivazioni circa il riconoscimento della voce di danno in parola.

Il concetto è che:

  • mancando una allegazione specifica sul pregiudizio morale, l’applicazione delle Tabelle milanesi porta ad un arricchimento ingiustificato per le vittime.
  • Ma è anche vero che vi sono casi in cui il criterio che applica una percentuale del danno morale sull’importo del danno biologico porta a una differenza per difetto.

Quest’ultima ipotesi è proprio quella che si è verificata con la decisione di merito della Corte d’Appello di Trieste, poi riformata dalla Suprema Corte con la decisione 25164/2020.

In tale prospettiva, allora, ben vengano le critiche al riconoscimento automatico del danno morale conglobato al danno biologico.

Si badi bene, che nella già menzionata decisione della Cassazione 2020 i Giudici di legittimità non hanno affermato che le Tabelle milanesi sono sbagliate, bensì che debba cambiare il modo di intendere il danno non patrimoniale in conseguenza della previsione esplicita del danno morale.

Difatti si legge nella decisione “La voce di danno morale è pacificamente autonoma e meritevole di un compenso aggiuntivo a prescindere della personalizzazione che è prevista per gli aspetti dinamico-relazionali”.

Ed ancora “Al fine di considerare la componente morale da lesione all’integrità fisica la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via progressiva per punto”.

“Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all’accertamento del danno morale, come autonoma componente, è quello della corrispondenza su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più sarà grave la lesione alla salute, tanto più si potrà presumere l’esistenza di un correlato danno morale”.

Le Tabelle milanesi, in sintesi, si applicano quando viene accertata l’esistenza del danno morale, anche se l’indicazione monetaria complessiva ivi contenuta è costituita dalla somma aritmetica delle 2 voci, e non è un incremento puro progressivo per punto.

Viceversa, qualora il Giudice ritenga non accertata la componente morale, deve considerare la sola voce di danno biologico depurata dall’aumento tabellare previsto per la voce esclusa.

Si attende, quindi, ormai da oltre un decennio, una Tabella unica nazionale onde uniformare il risarcimento del danno alla persona, o quantomeno si auspica che l’osservatorio della giustizia milanese modifichi quelle esistenti, adeguandosi ai parametri introdotti dalla legge.

Avv. Emanuela Foligno

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