Morta per investimento, danno parentale anche ai non conviventi

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morta per investimento

Accolto il ricorso dei nipoti di una donna morta per investimento che si erano visti respingere la richiesta di risarcimento del danno subito a causa della mancanza dell’elemento della convivenza con la defunta

Non è necessaria la convivenza al fine di ottenere il risarcimento del danno parentale per la morte di un proprio caro se viene dimostrano l’intenso rapporto affettivo con il defunto. Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 8218/2021 pronunciandosi sul ricorso dei nipoti di una donna morta per investimento.

Gli attori avevano convenuto in giudizio il conducente, il proprietario e la compagnia assicuratrice del veicolo investitore chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni (da lesione del rapporto parentale) patiti per la morte della zia. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo l’esclusiva responsabilità del pedone nella causazione del sinistro. La decisione era stata confermata anche dalla Corte d’appello di Roma “per la assorbente e ‘più liquida’ ragione della ritenuta carenza di legittimazione in capo agli appellanti a pretendere il risarcimento del danno per la morte della loro zia, poiché con essi non convivente”.

Il Collegio territoriale – basandosi sulla massima giurisprudenziale secondo cui “perché … possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell’art. 2 Cost.” — aveva rilevato che, nella specie, non vi era dubbio che i tre appellanti risultassero soggetti/parenti non conviventi con la defunta (a nulla rilevando che essi fossero stati istituiti eredi della stessa) e che in alcun modo l’esito della prova testimoniale poteva sopperire alla carenza dell’elemento principale ed assorbente della “convivenza”.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte i ricorrenti deducevano l’erroneità della regola di giudizio applicata dal giudice a quo, in quanto ispirata a un indirizzo giurisprudenziale respinto da diverse successive pronunce secondo le quali il dato esterno ed oggettivo della convivenza non costituisce elemento idoneo ad escludere a priori il diritto del non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale.

Gli Ermellini hanno ritenuto la doglianza meritevole di accoglimento.

La Cassazione ha evidenziato come, in una fattispecie analoga, lo stesso Supremo Collegio avesse rilevato che, se da un lato, occorre certamente “evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari”, dall’altro non può tuttavia condividersi l’assunto che “il dato esterno ed oggettivo della convivenza» possa costituire elemento idoneo di discrimine e giustificare dunque l’aprioristica esclusione, nel caso di non sussistenza della convivenza, della possibilità di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.

A tale indirizzo si era giunti specificamente confutando i fondamenti logico giuridici su cui l’opposto orientamento sostanzialmente si fondava, ovvero: da un lato la norma che tutela la famiglia quale società naturale; dall’altro, l’assunto della convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. Sotto il primo profilo si era infatti rilevato che non è condivisibile limitare la “società naturale” della famiglia cui fa riferimento l’art. 29 della Costituzione all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, incentrata su coniuge, genitori e figli. Sotto il secondo si era efficacemente obiettato che “ben possono ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità economiche, egoismi o altro e non convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura ma che non implicano, di per, sé, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà”.

La convivenza, piuttosto, escluso che possa “assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell’esistenza del diritto in parola”, “costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur”.

La sentenza impugnata, assegnando rilievo dirimente, nel senso di escludere a priori (e indipendentemente dunque da ogni valutazione degli elementi, anche presuntivi, acquisiti) la legittimazione degli attori/appellanti in ragione del solo dato della mancanza di un rapporto di convivenza, si poneva in una prospettiva diametralmente opposta alla esposta corretta ricostruzione. Da lì la decisione di cassare la pronuncia, con rinvio della causa al giudice a quo per una nuova valutazione.

La redazione giuridica

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